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Attestato di Prestazione Energetica (A.P.E.): dal CNI chiarimenti sui soggetti abilitati alla redazione

Non sussiste l'obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all'albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre è invece necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all'albo nel settore c)

venerdì 17 marzo 2017 - Redazione Build News

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Su richiesta della Regione Lazio, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha espresso un parere in merito ai soggetti abilitati alla redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli Edifici (ex “certificazione energetica”).

Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ricorda che la circolare Cni n. 367 del 29 aprile 2014 “aveva chiaramente individuato come la disciplina introdotta dal D.P.R. 75/2013 con le modifiche di cui al D.L. 145/2013, avesse di fatto legittimato tutti gli Ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo l'ordinamento previgente a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica, senza necessità di frequentare alcun corso”.

Per quanto concerne invece “gli ingegneri iscritti all'albo in possesso di laurea conseguita secondo il nuovo ordinamento, sono legittimati a svolgere l'attività di redazione dell'attestato di prestazione energetica coloro che hanno conseguito una laurea compresa fra le classi elencate nel D.P.R. 75/2013, così come integrato con la Legge 9/2014”. Il Cni chiarisce che “tra dette classi esistono sia lauree riconducibili al settore a) civile ed ambientale di cui al D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 (Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti) sia altre lauree riconducibili al settore b) industriale”.

Quanto agli ingegneri iscritti all'albo nel settore c) dell'informazione, “ai fini dell'abilitazione alla redazione dell'A.P.E. sembrerebbe invece necessario frequentare il corso di formazione, non essendo comprese tra le proprie abilitazioni professionali né la progettazione di edifici né la progettazione degli impianti asserviti agli edifici stessi”.

Il Cni ritiene che “anche per gli ingegneri iunior, iscritti ai settori a) e b), non sia necessario frequentare alcun corso di formazione e che gli stessi siano abilitati alla redazione dell'A.P.E. con l'unica esclusione di situazioni che si riferiscano ad edifici o impianti particolarmente complessi”.

In conclusione, il Consiglio nazionale degli Ingegneri ritiene che “non sussista l'obbligo di frequentazione di alcun corso di formazione per tutti gli ingegneri iscritti all'albo nei settori a) e b), sia con laurea triennale sia con laurea magistrale, mentre invece appare necessario frequentare i corsi di formazione per gli ingegneri iscritti all'albo nel settore c).

È comunque ferma intenzione del Consiglio Nazionale proseguire nell'opera di stimolo e proposta, al fine di giungere al più presto ad una completa rivisitazione del D.P.R. 75/2013, anche ai fini di una necessaria armonizzazione con le norme sulle competenze professionali”.

In allegato il parere del CNI

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