Lo scorso 11 aprile abbiamo dato conto della nota con la quale l'Enea ha precisato che l'invio di Attestati di prestazione energetica (A.P.E.) privi della compilazione della sezione “Riferimenti” può essere accettata dalle Regioni, nelle more della disponibilità delle informazioni utili all’adempimento.
Dopo tale nota, l'Enea – a causa della contrarietà della Regione Veneto - ha deciso di rendere disponibile a Mise e Regioni l’algoritmo per la compilazione della sezione “Riferimenti” (LEGGI TUTTO).
In proposito, i parlamentari Matteo Bragantini, Roberto Caon e Emanuele Prataviera hanno presentato il 21 aprile un’interrogazione a risposta scritta al Ministro dello sviluppo economico, che riportiamo:
Camera dei Deputati – 4-16371 – Interrogazione a risposta scritta presentata dall’On. Matteo Bragantini (Misto) ed altri il 21 aprile 2017.
MATTEO BRAGANTINI, CAON e PRATAVIERA. — Al Ministro dello sviluppo economico. — Per sapere – premesso che:
la certificazione energetica è stata introdotta con la direttiva dell'Unione europea per perseguire gli obiettivi posti dal protocollo di Kyoto, al fine di favorire il risparmio energetico, l'uso efficiente delle risorse energetiche, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, contribuendo alla limitazione delle emissioni inquinanti;
con il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 912, di recepimento della direttiva n. 2002/911 CE, anche per il settore italiano dell'edilizia vengono stabiliti i criteri, le condizioni e le modalità al fine di migliorare le prestazioni energetiche degli edifici per: «favorire lo sviluppo, la valorizzazione e l'integrazione delle fonti rinnovabili e la diversificazione energetica, introducendo, inoltre, una metodologia di calcolo, i requisiti della prestazione energetica per il contenimento dei consumi, nonché le modalità di esercizio e di conduzione degli impianti termici»;
una delle più importanti novità della normativa è la certificazione energetica dell'edificio; il certificato sarà indispensabile negli atti di compravendita e di locazione dell'edificio o di parte di esso, incidendo anche sul valore immobiliare dello stesso;
la certificazione energetica negli edifici o negli immobili è un obbligo e consiste sostanzialmente in una certificazione (o dichiarazione), rilasciata da personale qualificato, in grado di attestare il consumo degli edifici esistenti;
in seguito all'adozione del decreto ministeriale 26 giugno 2015 «Adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici» (nello specifico, all'interno delle linee guida, si veda l'allegato 1, paragrafo 5.2.2) entro 18 mesi da allora (corrispondenti al 1° aprile 2017) l'Enea (Energia nucleare ed energie alternative) doveva mettere a disposizione le informazioni utili all'adempimento di un obbligo ricadente al proprietario/venditore mediante l'ausilio nella compilazione dell'attestato di prestazione energetica;
la regione Veneto, ad oggi l'unica in Italia, ha predisposto un controllo per la presentazione della pratica nel portale web, ma, alla voce Faq punti 2.13 e 2.14 si evidenzia testualmente: «Dove si possono trovare i valori degli indici di classificazione e di prestazione medi di edifici esistenti aventi caratteristiche simili a quello oggetto della certificazione, informazioni obbligatorie dal 1° aprile 2017? Per quanto disposto dal paragrafo 5.2.2 del decreto ministeriale 26 giugno 2015 “Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 – Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici”, non è la Regione del Veneto, ma è l'ENEA che deve mettere a disposizione le informazioni utili per l'adempimento a tale obbligo» –:
quali iniziative il Ministro interrogato abbia intenzione di porre in essere al fine di verificare le motivazioni per cui l'Enea non abbia ancora adempiuto agli obblighi citati in premessa e quali iniziative abbia intenzione di adottare al fine di rendere operativo anche questo adempimento. (4-16371)