L'ENEA e il CTI stanno preparando l'edizione 2024 del Rapporto Annuale sulla Certificazione Energetica degli Edifici all'interno del quale verrà approfondito il processo di redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica degli edifici. A tal fine è stato predisposto un questionario (clicca qui) specifico dedicato ai Certificatori Energetici che è disponibile per la compilazione fino al prossimo 24 giugno e la cui compilazione richiede al massimo 10 minuti.
L'obiettivo: individuare elementi di miglioramento del flusso e della qualità dei dati
L'obiettivo del questionario, anche in ottica di una potenziale revisione del processo di redazione del futuro Attestato che potrà avvenire con il recepimento della nuova Direttiva sulle Prestazioni Energetiche degli edifici, è quello di individuare elementi di miglioramento del flusso e della qualità dei dati che si ritiene siano il primo mattoncino, in capo al certificatore, di un sistema complesso che in ultima analisi serve per valutare i risultati delle politiche energetiche del Paese e costruire le future strategie.
I dati saranno raccolti e riassunti in forma anonima (nessun indirizzo e-mail verrà acquisito) e aggregata (in tabelle e/o grafici) e verranno inclusi nel Rapporto sulla Certificazione energetica degli edifici del 2024, a cura dell'ENEA e del CTI nel rispetto della normativa sulla Privacy.
L'APE: cosa prevede la Direttiva Ue Case Green
La Direttiva europea “Case Green” n. 2024/1275 sulla prestazione energetica in edilizia (EPBD), entrata in vigore il 28 maggio 2024, prevede agli articoli 19-21 che analogamente ai requisiti minimi, anche l’Attestato di Prestazione Energetica degli edifici sarà oggetto di aggiornamento per rispettare il modello dell’allegato V.
Il sistema sarà comunque simile a quello attualmente valido, con una scala chiusa di lettere da A a G. La lettera A corrisponderà agli edifici a emissioni zero, mentre la lettera G corrisponderà agli edifici con le prestazioni peggiori del parco immobiliare nazionale al momento dell’introduzione della scala. Le restanti classi dovranno avere un’adeguata distribuzione degli indicatori di prestazione energetica tra le classi di prestazione energetica.
È facoltà per gli Stati membri definire una classe di prestazione energetica A+ corrispondente agli edifici la cui soglia massima per il consumo energetico è inferiore di almeno il 20% rispetto alla soglia massima per gli edifici a emissioni zero e che generano in loco, ogni anno, più energia rinnovabile rispetto alla loro domanda totale annua di energia primaria.
Se il GWP (Global Warming Potential, cioè il potenziale di riscaldamento globale durante l’intero ciclo di vita) è disponibile, dovrà essere indicato nell’attestato. In particolare, per gli edifici esistenti ristrutturati per rientrare in classe A+, il GWP nel corso del ciclo di vita sarà stimato e reso noto nell’APE.
In merito agli obblighi di produzione e affissione degli APE, non vi sono novità significative rispetto all’attuale disciplina.
In sintesi, in caso di costruzione, ristrutturazione profonda, ovvero vendita o locazione di edifici o unità immobiliari, o di rinnovo del contratto di locazione, l’attestato di prestazione energetica deve essere mostrato al potenziale acquirente o locatario e consegnato all’acquirente o locatario.
In caso di vendita o locazione di un edificio prima della sua costruzione o ristrutturazione profonda, gli Stati membri possono disporre che il venditore fornisca una valutazione della futura prestazione energetica dell’edificio; in tal caso l’attestato di prestazione energetica è rilasciato entro la fine della costruzione o della ristrutturazione dell’edificio.
Gli edifici o le unità immobiliari in vendita o in locazione devono avere un attestato di prestazione energetica e l’indicatore e la classe di prestazione energetica che figura nell’APE deve essere riportato negli annunci commerciali, compresi i portali web di ricerca immobiliare.