Il Sen. Pepe ha presentato il 1° febbraio 2022 un’interrogazione a risposta scritta rivolta al MiSE e al MiMS in merito all’attestazione SOA, la certificazione obbligatoria, necessaria per le imprese che vogliono partecipare a gare d'appalto per l'esecuzione di appalti pubblici (IN ALLEGATO). Oggetto della richiesta, sapere se i Ministri competenti non ritengano opportuno “anche soltanto in via transitoria e alla luce del particolare e delicato momento storico, intraprendere le iniziative normative di propria competenza volte a favorire la massima partecipazione delle imprese alle procedure di interesse pubblico che saranno bandite e che contribuiranno alla crescita del Paese, a maggior ragione in vista dell'attuazione del PNRR.”
La verifica della sussistenza dei requisiti necessari per l’ottenimento dell’attestazione SOA, infatti, non risulta sufficiente nel caso in cui un'impresa voglia cedere un proprio ramo di azienda ad un altro soggetto, il quale desideri a sua volta conseguire idonea attestazione per la partecipazione ad un bando pubblico. In questo caso, infatti, come stabilito dal manuale ANAC del 16 ottobre 2014, il soggetto cedente deve deve dimostrare di possedere ulteriori requisiti più stringenti, volti a dimostrare la cosiddetta "vitalità" del ramo d’azienda oggetto di cessione. Di conseguenza, uno stesso complesso aziendale potrebbe risultare certificabile ai fini SOA se non fosse oggetto di cessione, mentre potrebbe non risultare certificabile in caso di cessione a terzi.
A questo proposito, Finco ha scritto al senatore Pepe e all’ANAC per sottolineare che “la cessione del ramo di azienda è tema delicato e da sempre problematico perché consente potenzialmente – ed effettivamente come spesso purtroppo accade – a chi non è idoneamente qualificato di qualificarsi pur non avendo i requisiti della specifica categoria”.
La “stretta” dell’Anac – che condividiamo come categorie specialistiche e superspecialistiche di Finco (vedi all.) – mira a verificare che il passaggio delle competenze sia reale (e che quindi venga trasferita una attività qualificata e vitale, non un semplice pezzo di carta o una scatola vuota).
“Comprendiamo, ed anzi viviamo sulla nostra pelle, le difficoltà del momento da Lei correttamente evocate, ma cio' non puo' in ogni caso costituire motivazione valida, a nostro avviso, per ‘alleggerire’ i presidi a tutela delle imprese qualificate e sopratutto a tutela della qualità e della sicurezza delle opere, già duramente messa in discussione dalla eliminazione del tetto di subappaltabilità e della percentuale massima di ribasso tra appalto e subappalto, solo per citare due aspetti del Decreto ‘Semplificazioni’”, conclude Angelo Artale, Direttore Generale Finco.