L'impresa la cui attestazione Soa è prossima alla naturale scadenza può comunque partecipare alla gara, purché chieda preventivamente all’Organismo di attestazione di procedere alla verifica della sua posizione e di provvedere al conseguente aggiornamento o rinnovamento dell’attestato. Nel caso in cui la verifica consegua esito positivo, l’aggiornamento retroagisce al momento della precedente scadenza.
Lo ha precisato il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana nella sentenza n. 132/2017 pubblicata il 24 marzo.
Il CGA Sicilia ricorda che “in forza del c.d. 'principio di continuità dei requisiti' (C.S., Ad. Pl., 20 luglio 2015 n.8), le ditte aggiudicatarie di appalti pubblici hanno l’obbligo di mantenere il possesso dei requisiti di idoneità per l’intero periodo corrente dalla data di scadenza della domanda di partecipazione alla gara fino alla conclusione dei lavori (o alla completa esecuzione del contratto).
Corollario di tale principio è che anche le 'attestazioni di qualità' rilasciate dai competenti organismi di accreditamento (le cc.dd. 's.o.a.') devono mantenere (ed essere in grado di dispiegare) la loro efficacia certatoria per l’intero periodo in questione.
Secondo il disposto degli artt. 76 e 77 del DPR n.2017 del 2010 (Regolamento per l’esecuzione del precedente codice dei contratti pubblici, normativa applicabile alla fattispecie ratione temporis), l’efficacia delle predette attestazioni dura cinque anni, ed alla scadenza del terzo anno (c.d. “scadenza intermedia”) l’impresa ha l’onere di sottoporsi ad una verifica in ordine alla permanenza dei requisiti.
Al riguardo, la giurisprudenza ritiene ed afferma costantemente da tempo risalente che l’impresa che si avvede che l’efficacia della sua attestazione di qualità è prossima alla naturale scadenza (nel senso che tale scadenza si verificherà automaticamente e fisiologicamente, per il decorso del tempo, dopo la data fissata dal bando per la presentazione delle domande di ammissione alla procedura), può comunque partecipare alla gara, purché abbia chiesto (o chieda) preventivamente (stipulando all’uopo il relativo contratto d’incarico) all’Organismo di attestazione (che ha rilasciato l’attestazione) di procedere alla verifica della sua posizione e di provvedere al conseguente “aggiornamento” (o “rinnovamento”) dell’attestato in questione. Ed in tal caso ove la verifica consegua esito positivo (id est: favorevole per l’impresa richiedente) l’aggiornamento retroagisce al momento della precedente scadenza, in modo che non vi sia alcuna soluzione di continuità fra le attestazioni”.