Con la circolare n. 12/2016, la Fondazione Studi dei consulenti del lavoro illustra le regole applicabili ai casi concreti per la fruizione dei permessi da parte dei lavoratori volontari impegnati nelle attività di Protezione civile per prestare i soccorsi ai cittadini delle province del Centro Italia colpite dal sisma del 24 agosto 2016.
La circolare – IN ALLEGATO - contiene i fac simili per i permessi dei lavoratori e per i rimborsi ai datori di lavoro, ai lavoratori autonomi e ai liberi professionisti.
“I lavoratori operanti nelle organizzazioni della protezione civile in qualità di volontari – si legge nella circolare - possono chiedere al proprio datore di lavoro (pubblico e privato) di assentarsi dal lavoro per l’espletamento delle attività di soccorso e di assistenza in occasione di calamità naturali o catastrofi nonché per le attività di addestramento e simulazione, pianificate dall’Agenzia Nazionale per la Protezione civile o dalle altre strutture operative istituzionali di protezione civile (DPR 194/2001).”
I volontari “che partecipano all’opera di soccorso (effettivamente prestato) hanno diritto:
- al mantenimento del posto di lavoro pubblico o privato;
- al mantenimento del trattamento economico e previdenziale da parte del datore di lavoro pubblico o privato;
- alla copertura assicurativa secondo le modalità previste dall’articolo della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successivi decreti ministeriali di attuazione.
La retribuzione corrisposta è soggetta al normale trattamento previdenziale e fiscale.
Il datore di lavoro deve consentire il predetto impiego per un periodo non superiore a 30 giorni consecutivi e fino a 90 giorni nell’anno.
Per le attività di simulazione i limiti sono 10 giorni consecutivi e 30 nell’anno, mentre nel caso di stato di emergenza nazionale i termini sono rispettivamente di 60 e 180 giorni.”
RIMBORSO PER I LAVORATORI AUTONOMI. Secondo quanto indicato dall’art. 10 del D.P.R. n. 194/2001, “ai volontari lavoratori autonomi appartenenti alle organizzazioni di volontariato e legittimamente impiegati in attività di protezione civile, che ne fanno richiesta, è corrisposto il rimborso per il mancato guadagno giornaliero calcolato sulla base della dichiarazione dei redditi (modello “UNICO”) presentata l'anno precedente a quello in cui è stata prestata l'opera di volontariato, nel limite di Euro 103,29 giornalieri lordi.”
PERMESSI RETRIBUITI AI LAVORATORI DIPENDENTI. Per quanto riguarda invece i volontari che sono lavoratori dipendenti “compete l'intero trattamento economico e previdenziale per i giorni di assenza ( l'avvenuto impiego del volontario è certificato dal sindaco del comune ove ha operato). La retribuzione è corrisposta dal datore di lavoro che ha la facoltà di chiederne il rimborso all'istituto di previdenza cui il lavoratore è iscritto.”