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Attrezzature a pressione, analisi del D.lgs di attuazione della Direttiva 2014/68/UE

Stabiliti una serie di obblighi a carico dei fabbricanti, degli importatori e dei distributori

venerdì 27 novembre 2015 - Redazione Build News

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È stato trasmesso alle competenti commissioni parlamentari, per il parere, lo schema di decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione.

Approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri del 13 novembre scorso, lo schema di decreto legislativo si compone di 4 articoli e di 2 Allegati (A e B), e modifica il decreto legislativo n. 93/2000, attuativo della precedente direttiva in materia di attrezzature a pressione.

CAMPO DI APPLICAZIONE. Il nuovo D.Lgs. si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar e agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata.

LE CONDIZIONI PER L'IMMISSIONE SUL MERCATO. Le attrezzature a pressione e gli insiemi possono essere immessi sul mercato solo se soddisfano alcune condizioni: rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dal decreto, installazione e manutenzione adeguate, uso conforme allo loro destinazione. In via eccezionale, durante le fiere e le manifestazioni possono essere posti in esposizione anche prodotti non conformi, purché accompagnati da una dichiarazione grafica evidente che indichi che non possono essere immessi sul mercato in ragione della loro non conformità. Il responsabile delle manifestazione ha l'obbligo di redigere una relazione tecnica - da mettere a disposizione delle autorità competenti - in cui sono specificate nel dettaglio le appropriate misure di sicurezza atte a garantire l'incolumità delle persone. Alle autorità competenti è data la facoltà di prescrivere eventuali misure aggiuntive.

Il testo vigente prevede la possibilità di immettere sul mercato e in servizio attrezzature e insiemi con caratteristiche inferiori a quelle specificate: ciò purché siano progettati secondo la corretta prassi costruttiva in uso nello Stato di fabbricazione appartenente all'UE, e purché ne sia garantito un utilizzo sicuro. Tali apparecchiature o sistemi non recheranno la marcatura CE, a meno che altre norme nazionali e dell'Unione europea in materia di armonizzazione ne prevedano invece l'apposizione.

LIBERA CIRCOLAZIONE. Non sarà possibile vietare, limitare o ostacolare, per motivi legati alla pressione, la libera circolazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi conformi al presente decreto. Tale disposizione è estesa anche alle attrezzature o agli insiemi non recanti marcatura CE.

Inoltre, si introduce un riconoscimento per l'attività svolta dagli ispettorati designati da altri Stati membri, stabilendo che non sarà possibile vietare o ostacolare la libera circolazione delle apparecchiature a pressione da essi dichiarate conformi ai requisiti di sicurezza.

INFORMAZIONI. Infine, si conferma la disposizione vigente che prevede che le informazioni - riguardanti la marcatura, l'etichettatura e le istruzioni operative di un'attrezzatura a pressione o degli insiemi (varie attrezzature a pressione montate da un fabbricante per costituire un tutto integrato e funzionale) siano fornite in lingua italiana o nella lingua ufficiale dello Stato membro in cui sono immessi sul mercato, al fine di garantirne un utilizzo corretto e sicuro.

OBBLIGHI A CARICO DEI FABBRICANTI. Vengono stabiliti una serie di obblighi a carico dei fabbricanti. In particolare, si prevede che (all'atto di immettere sul mercato le loro attrezzature a pressione o sistemi) i fabbricanti assicurino che questi siano stati progettati e fabbricati nel rispetto dei requisiti essenziali di sicurezza previsti; in alternativa, si prevede che, nel caso si tratti di attrezzature o i sistemi non recanti la marcatura CE, si assicuri che questi siano stati progettati e fabbricati in conformità con una prassi costruttiva in uso negli Stati membri. I fabbricanti devono inoltre predisporre una documentazione tecnica e sottoporre ad una procedura di valutazione della conformità le attrezzature a pressione che rispondono ai requisiti essenziali di sicurezza. Nel caso in cui tale procedura dia esito positivo, i fabbricanti appongono la marcatura CE, conservando la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità per un periodo di 10 anni dalla data di immissione sul mercato delle attrezzature a pressione o degli insiemi.

Tra gli altri obblighi vi è quello di assicurare che la produzione in serie continui ad essere conforme alle prescrizioni, e, laddove necessario per proteggere la salute e la sicurezza degli utilizzatori, di eseguire delle prove a campione sulle attrezzature e sugli insiemi, di esaminare i reclami e, se del caso, di tenere un registro degli stessi informandone i distributori. I fabbricanti devono inoltre garantire che sulle loro attrezzature a pressione o sui sistemi (o se del caso sugli imballaggi o in un documento di accompagnamento) siano indicati alcuni elementi che ne consentano l'identificazione (il numero di tipo, di lotto o di serie). I fabbricanti devono altresì apporre informazioni recanti la loro denominazione commerciale registrata o il loro marchio (e se nel caso anche negli imballaggi), nonché l'indirizzo ove contattarli, che deve essere fornito in una lingua facilmente comprensibile o, nel caso di attrezzature o sistemi immessi sul mercato italiano, in italiano. I fabbricanti devono poi garantire che le attrezzature a pressione o i sistemi siano accompagnati da informazioni sulla sicurezza e istruzioni redatte in una lingua facilmente comprensibile dai consumatori e dagli utilizzatori e, nel caso di prodotti immessi sul mercato italiano, in italiano.

Nel caso in cui sospettino la non conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi da loro immessi sul mercato, i fabbricanti devono adottare le misure correttive del caso, e, qualora le attrezzature a pressione o gli insiemi presentino dei rischi, ne informano i Ministeri competenti e le autorità nazionali. Su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono ad esse tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi, come sopra definiti, in una lingua facilmente comprensibile o in italiano, nel caso di attrezzature e sistemi immessi sul mercato in Italia. Infine, su richiesta, cooperano con tali autorità a qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

Viene introdotta la possibilità per i fabbricanti di nominare, con un mandato scritto, un rappresentante autorizzato allo svolgimento di alcuni compiti tra cui: mantenere la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi a disposizione delle autorità nazionali di vigilanza del mercato per almeno dieci anni dalla loro immissione sul mercato; fornire alle autorità nazionali che ne facciano richiesta motivata tutte le informazioni e la documentazione a supporto della conformità delle attrezzature o dei sistemi; cooperare con tali autorità per eliminare i rischi presentati dalle attrezzature e dagli insiemi.

OBBLIGHI A CARICO DEGLI IMPORTATORI. Lo schema di decreto fissa una serie di obblighi a carico degli importatori. In particolare, stabilisce in primo luogo che essi immettano sul mercato solo attrezzature a pressione o insiemi conformi ai requisiti di sicurezza. Prima dell'immissione sul mercato (delle attrezzature a pressione o degli insiemi) essi devono assicurare che il fabbricante abbia assolto tutti gli obblighi a lui spettanti per quanto riguarda, tra l'altro, la procedura di valutazione di conformità, l'elaborazione della documentazione tecnica, la marcatura CE, le istruzioni e le informazioni sulla sicurezza e le informazioni da apporre ai fini dell'identificazione. Nel caso si tratti di apparecchiature o sistemi non recanti la marcatura CE, devono verificare che questi siano accompagnati da istruzioni d'uso adeguate. In caso di dubbio sulla conformità delle apparecchiature a pressione o dei sistemi ai requisiti di sicurezza, essi possono ritardarne l'immissione sul mercato fino alla messa in conformità. Qualora l'attrezzatura o il sistema presenti un rischio, gli importatori devono informare il fabbricante e le autorità di vigilanza del mercato.

Viene conferito anche agli importatori l'obbligo di apporre (sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi) il loro nome, la denominazione commerciale, il marchio registrato e l'indirizzo postale ove contattarli, in una lingua facilmente comprensibile o, nel caso di attrezzature e sistemi immessi sul mercato italiano, in italiano. Inoltre, come i fornitori, gli importatori devono garantire che le attrezzature a pressione o gli insiemi siano accompagnati da istruzioni e informazioni sulla sicurezza, anche in questo caso redatte in una lingua comprensibile dai consumatori e dagli utilizzatori e anche in italiano, nel caso di prodotti immessi sul mercato in Italia. Gli importatori devono inoltre garantire che - quando le attrezzature a pressione o sistemi recanti marcature CE sono sotto la loro responsabilità - le condizioni di trasporto o di immagazzinamento non pregiudichino il rispetto dei requisiti di sicurezza.

Anche per gli importatori, come per i fabbricanti, è previsto l'obbligo di eseguire delle prove a campione sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi che presentino dei rischi, di esaminare i reclami e, se del caso, di tenere un registro degli stessi informandone i distributori. Inoltre, se sospettano la non conformità delle attrezzature a pressione e degli insiemi da loro immessi sul mercato, gli importatori, come i fornitori, devono predisporre le misure correttive del caso, e, qualora le attrezzature a pressione e gli insiemi presentino dei rischi, devono informare i Ministeri competenti ed eventualmente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature o i sistemi. Devono poi tenere a disposizione dell'autorità di vigilanza sul mercato la dichiarazione di conformità UE per dieci anni dalla data di immissione sul mercato delle attrezzature a pressione o degli insiemi e garantire che la documentazione tecnica sia disponibile per le autorità che ne facciano richiesta.

Infine, come previsto per fornitori, su richiesta motivata di un'autorità nazionale competente, agli importatori è conferito l'obbligo di fornire ad essa tutte le informazioni necessarie per dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione e dei sistemi, in una lingua facilmente comprensibile o in italiano, nel caso di attrezzature e sistemi immessi sul mercato in Italia. Gli importatori devono cooperare con tale autorità a qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

OBBLIGHI DEI DISTRIBUTORI. Quando mettono a disposizione sul mercato le attrezzature a pressione o gli insiemi, i distributori devono applicare con la dovuta diligenza le disposizioni contenute nel decreto. Prima dell'immissione sul mercato devono verificare che le attrezzature a pressione o i sistemi rechino la marcatura CE, siano accompagnati dalla documentazione necessaria e dalle informazioni sulla sicurezza; inoltre, devono essere accompagnati da istruzioni per l'uso adeguate, nel caso si tratti di attrezzature non recanti la marcature CE.

Tutte le informazioni devono essere fornite in una lingua facilmente comprensibile e, nel caso di immissione nel mercato in Italia, in italiano. I distributori devono inoltre verificare che sia il fabbricante che il distributore abbiano apposto i loro nome, marchio e indirizzo di contatto sulle attrezzature a pressione o sugli insiemi. In caso di dubbio sulla conformità delle attrezzature a pressione o degli insiemi ai requisiti di sicurezza, i distributori hanno l'obbligo di sospendere la messa a disposizione sul mercato di tali attrezzature o sistemi sino alla loro messa in conformità informando il fabbricante o l'importatore nonché i Ministeri competenti.

Anche i distributori, come gli importatori, devono garantire che quando sono sotto la loro responsabilità, le attrezzature a pressione o i sistemi recanti la marcatura CE non siano soggetti a condizioni di immagazzinamento o di trasporto che ne mettano a rischio la conformità ai requisiti di sicurezza. Come i fornitori, se ritengono che le attrezzature a pressione o i sistemi che hanno immesso sul mercato non siano conformi alle prescrizioni del presente decreto, essi possono attuare tutte le misure correttive necessarie informando i Ministeri competenti ed eventualmente le autorità nazionali degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione le attrezzature o i sistemi. Inoltre, anche per i distributori è previsto l'obbligo, su richiesta motivata di un'autorità competente, di fornire tutte le informazioni e la documentazione necessaria a dimostrare la conformità delle attrezzature a pressione o dei sistemi. I distributori devono infine cooperare con tale autorità a qualsiasi azione volta ad eliminare i rischi presentati dalle attrezzature a pressione o dagli insiemi che hanno immesso sul mercato.

OPERATORI ECONOMICI. Gli operatori economici indicano, su richiesta delle autorità di vigilanza, qualsiasi operatore economico da cui e a cui hanno fornito attrezzature a pressione o insiemi. Gli operatori economici devono poter fornire le suddette informazioni per dieci anni.

PRESUNZIONE DI CONFORMITÀ E DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE. Le attrezzature a pressione e i sistemi recanti marcatura CE - che risultino conformi alle norme armonizzate o a parti di esse, i cui riferimenti normativi sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea – sono considerati conformi ai requisiti essenziali di sicurezza stabiliti dall'allegato I del presente decreto legislativo. Della stessa presunzione di conformità beneficiano anche i materiali utilizzati per la fabbricazione delle attrezzature a pressione o degli insiemi che risultano conformi alle approvazioni europee (i cui riferimenti sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea).

La dichiarazione di conformità deve: attestare i requisiti di sicurezza di cui all'allegato I del decreto legislativo; essere strutturata secondo le modalità di cui all'allegato VII; essere aggiornata continuamente. Inoltre, deve essere tradotta nella lingua dello Stato in cui l'attrezzatura a pressione o il sistema è immesso sul mercato e, nel caso si tratti del mercato italiano, in lingua italiana. Se alle attrezzature a pressione o ai sistemi si applicano più atti dell'Unione europea che prescrivono una dichiarazione di conformità, va compilata un'unica dichiarazione di conformità. Infine, il fabbricante che compila la dichiarazione di conformità è responsabile per la conformità delle attrezzature a pressione o dei sistemi ai requisiti prescritti dal presente decreto.

SORVEGLIANZA DEL MERCATO E CONTROLLO DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE E DEGLI INSIEMI CHE ENTRANO NEL MERCATO DELL'UNIONE. Alle attrezzature a pressione e ai sistemi disciplinati dal presente decreto legislativo si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 765/2008 (che disciplinano le modalità con cui gli Stati membri esercitano la vigilanza sul mercato e il controllo sui prodotti che entrano nel mercato). Tali norme riguardano, tra l'altro, obblighi di informazione e di organizzazione, procedure da effettuarsi in caso di rischio grave, misure restrittive, principi di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione europea, condivisione di risorse, cooperazione con gli Stati terzi, modalità di controllo sui prodotti che entrano nel mercato da parte degli Stati membri prima della loro immissione in libera pratica.

Sono attribuite al Ministero dello sviluppo economico e al Ministero del lavoro e della previdenza sociale le funzioni di vigilanza del mercato, confermando quanto già previsto dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93. La norma individua l'Inail quale ente atto a collaborare con le due suddette amministrazioni per gli accertamenti di carattere tecnico (come già faceva la norma vigente, in riferimento al soppresso Ispesl). Risulta invece nuovo il ricorso all'Agenzia dei Monopoli e delle Dogane per il controllo alle frontiere esterne. Infine, si prevede l'obbligo per gli organi di vigilanza competenti che svolgono le loro funzioni ispettive in materia di sicurezza e salute sul lavoro, di informare i due suddetti Ministeri nel caso riscontrino che le attrezzature a pressione o sistemi, non soddisfano o soddisfano in parte ai requisiti essenziali di sicurezza.

LA PROCEDURA DA APPLICARE A LIVELLO NAZIONALE PER LE ATTREZZATURE A PRESSIONE O GLI INSIEMI CHE PRESENTANO DEI RISCHI. Tale procedura prevede l'obbligo - per il Ministero dello sviluppo economico in qualità di autorità di vigilanza di mercato – di sottoporre un'attrezzatura a pressione o un sistema ad una valutazione: essa investe tutte le prescrizioni del presente decreto ed opera nel caso in cui si abbia motivo di ritenere che tale attrezzatura o sistema presenti un rischio per la salute o l'incolumità delle persone, per gli animali domestici o i beni materiali.

Nel caso in cui tale attrezzatura o sistema non risulti conforme alle prescrizioni, il Ministero dello sviluppo economico chiede tempestivamente all'operatore economico interessato di adottare tutte le misure del caso (messa in conformità, ritiro o richiamo dal mercato) in un tempo ragionevole e proporzionato al rischio. Se l'inadempienza non riguarda solo il territorio nazionale, deve inoltre informare sia la Commissione europea che gli altri Stati membri: l'operatore economico dovrà prendere tutte le misure correttive del caso nei confronti di tutte le attrezzature o sistemi che ha messo a disposizione nel territorio dell'Unione. In assenza di azioni da parte dell'operatore economico interessato, il Ministero dello sviluppo economico adotta le opportune misure informandone l'operatore e dando a questi la possibilità di impugnare le misure entro un termine stabilito.

Si precisa inoltre quale tipo di informazioni dovranno essere fornite dal Ministero dello sviluppo economico alla Commissione europea e agli Stati membri: dati atti ad identificare l'attrezzatura o insieme non conforme e la sua origine, presunta non conformità e rischi, motivi dell'inadempienza, misure nazionali adottate e argomentazioni degli operatori economici. Se entro tre mesi dal ricevimento delle suddette informazioni la Commissione europea o uno Stato membro non sollevano obiezioni, le misure provvisorie sono considerate giustificate.

LA PROCEDURA DI SALVAGUARDIA DELL'UNIONE PER LA PARTE RELATIVA ALLA PARTECIPAZIONE DELLE AUTORITÀ NAZIONALI. Il Ministero dello sviluppo economico cura la partecipazione nazionale alla consultazione indetta dalla Commissione europea quando vengono sollevate obiezioni nei confronti di una misura adottata da parte di uno Stato membro o quando la Commissione ritenga che tale misura contrasti con la legislazione UE. Se la misura adottata è considerata giustificata il Mise deve provvedere a limitare o a vietare l'immissione sul mercato dell'attrezzatura o sistema non conforme, oppure a predisporne il ritiro. Se la misura è considerata non giustificata, dovrà revocarla. Nel caso in cui la misura nazionale è considerata giustificata e l'inadempienza è dovuta ad una carenza delle norme armonizzate, sulle quali si basava la presunzione di conformità dell'attrezzatura a pressione o del sistema, si rimanda alla procedura definita dal Regolamento (UE) 1025/2012 relativo alla normazione europea che, all'articolo 11, definisce le modalità per sollevare obiezioni formali alle norme armonizzate.

LA PROCEDURA DA ADOTTARE NEL CASO IN CUI LE ATTREZZATURE A PRESSIONE O I SISTEMI, PUR ESSENDO CONFORMI, PRESENTINO DEI RISCHI. In tal caso il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di adottare le misure volte a far sì che al momento dell'immissione sul mercato tali attrezzature o sistemi non presentino più rischi oppure che siano ritirate o richiamate dal mercato, informandone la Commissione e gli altri Stati membri, e specificando tutti i dettagli disponibili al fine di consentire l'identificazione delle attrezzature, la loro origine, la loro catena di fornitura, la natura dei rischi e la durata delle misure nazionali adottate. Il Ministero deve inoltre dare attuazione a tutti gli atti di esecuzione direttamente applicabili adottati in base alla procedura di comitato disciplinata dall'articolo 44 della direttiva 2014/68/UE.

I CASI DI NON CONFORMITÀ FORMALE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE O DEI SISTEMI. Essi includono, tra l'altro, la mancata apposizione della marcatura CE, la mancata compilazione o la compilazione non corretta della dichiarazione di conformità, l'assenza di documentazione tecnica o la sua incompletezza. In tali casi il Ministero dello sviluppo economico chiede all'operatore economico interessato di provvedere a sanare le carenze e, laddove ciò non fosse fatto, provvede a limitare la messa a disposizione sul mercato dell'attrezzatura a pressione o del sistema, a ritirarla oppure a richiamarla.

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTREZZATURE A PRESSIONE, SECONDO CRITERI DI PERICOLO CRESCENTE. I fluidi sono classificati in due gruppi sulla base del punto di infiammabilità. Il primo gruppo comprende le sostanze e miscele contenute nelle attrezzature a pressione la cui temperatura massima ammissibile TS è superiore al punto di infiammabilità del fluido e quelle classificate come pericolose. Tra queste si segnalano: esplosivi instabili, gas infiammabili e comburenti, liquidi e solidi infiammabili, sostanze o miscele auto-reattive, liquidi e solidi piroforici, liquidi e solidi comburenti, perossidi organici. Nel secondo gruppo sono ricomprese le sostanze e miscele non specificamente assegnate al primo gruppo. La classificazione dei recipienti è effettuata con riferimento alla categoria più elevata di ciascuno dei singoli scomparti. Quando invece uno scomparto contiene più fluidi, è classificato in base al fluido che comporta la categoria più elevata. L'Allegato II specifica nel dettaglio tali categorie.

APPROVAZIONE EUROPEA DI MATERIALI. Tale approvazione è rilasciata, su richiesta del fabbricante, dagli organismi notificati. Prima di rilasciare l'approvazione l'organismo notificato ne informa gli Stati membri, l'Unione europea e la Commissione.

DECORRENZE. Lo schema di decreto legislativo disciplina anche le diverse decorrenze di applicazione delle nuove disposizioni in conformità alle relative previsioni della direttiva da recepire, gli obblighi di comunicazione alla Commissione europea previsti dalla Direttiva stessa e le esigenze di coordinamento dei riferimenti alla vecchia direttiva ancora presenti in altre norme dell'ordinamento nazionale.

In attuazione dell'articolo 49 della direttiva, si precisa l'entrata in vigore delle disposizioni a decorrere dal 19 luglio 2016. Le disposizioni di cui all'articolo 13 della direttiva sono applicate immediatamente. Le restanti disposizioni, come previsto dal comma secondo dell'articolo 49 della direttiva, sono applicabili a decorrere dal 16 luglio 2016.

Si prevede l'obbligo, in capo al Ministero dello sviluppo economico, di comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni adottate.

In attuazione dell'articolo 50 della direttiva, è previsto che tutti i riferimenti alla abrogata direttiva 97/23/UE contenuti in norme nazionali vigenti si intendano effettuati alla nuova direttiva 2014/68/UE.

GLI ALLEGATI. Lo schema di decreto dispone l'integrale sostituzione degli allegati I, II e III del decreto vigente, con i corrispondenti allegati riprodotti nell'allegato A del decreto di recepimento, riproducendo con gli opportuni adattamenti dei riferimenti, il contenuto degli allegati e relativi moduli che codificano le diverse procedure di valutazioni applicabili.

Più in particolare, l'Allegato I stabilisce i "Requisiti essenziali di sicurezza "; l'Allegato II prevede le "Tabelle di valutazione della conformità"; l'Allegato III precisa le "procedure di valutazione della conformità".

Inoltre lo schema provvede all'espressa abrogazione degli allegati IV, V e VI del decreto legislativo vigente, non più presenti nella nuova direttiva. Infine dispone l'integrale sostituzione dell'allegato VII del decreto legislativo vigente, con quello riprodotto nell'allegato B del decreto di recepimento, cui viene mantenuta la precedente denominazione di Allegato VII, pur essendo riproduttivo dell'allegato IV "Dichiarazione di conformità UE della nuova direttiva".

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