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Attrezzature a pressione: Bruxelles sollecita l'Italia a garantire la corretta applicazione del diritto UE

La Commissione europea inoltre esorta l'Italia a conformarsi al diritto dell'UE sulle acque reflue urbane e a garantire che le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati umani con una popolazione di oltre 2.000 abitanti siano raccolte e trattate

giovedì 19 luglio 2018 - Redazione Build News

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La Commissione Ue ha deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia per non aver garantito che tutti i serbatoi di stoccaggio di gas di petrolio liquefatto (GPL) immessi sul mercato o messi in servizio siano conformi alle prescrizioni della direttiva sulle attrezzature a pressione (direttiva 2014/68/UE che ha sostituito la direttiva 97/23/CE a decorrere dal 19 luglio 2016). A norma del diritto dell'UE si applicano requisiti specifici ai serbatoi di stoccaggio del GPL a seconda che siano sotterranei o usati in superficie, dato il diverso livello di rischio per i cittadini. L'Italia ha consentito che alcuni vecchi serbatoi di stoccaggio del GPL inizialmente destinati ad essere usati in superficie venissero modificati per essere usati come serbatoi di GPL ad uso sotterraneo. La Commissione ritiene che tali prodotti modificati debbano essere considerati diversi dai serbatoi originali e che ne debba essere verificata la conformità alle norme dell'UE prima di reimmetterli sul mercato. Poiché l'Italia non ha provveduto a tale verifica, la Commissione ritiene che sussista una violazione della direttiva sulle attrezzature a pressione.

L'Italia dispone ora di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviarle un parere motivato.

ACQUE REFLUE. La Commissione europea ha esortato l'Italia a conformarsi al diritto dell'UE sulle acque reflue urbane e a garantire che le acque reflue provenienti da tutti gli agglomerati umani con una popolazione di oltre 2 000 abitanti siano raccolte e trattate.

A norma del diritto dell'UE (direttiva 91/271/CEE del Consiglio), città e centri urbani sono tenuti a realizzare le infrastrutture necessarie per la raccolta e il trattamento delle loro acque reflue urbane. Le acque reflue non trattate possono comportare un rischio per la salute e inquinano i laghi, i fiumi, il terreno e le acque costiere e sotterranee. Sebbene l'Italia sia già stata sottoposta a tre distinte procedure di infrazione a motivo di varie violazioni delle prescrizioni della direttiva, una valutazione degli ultimi dati presentati dall'Italia evidenzia che anche un numero considerevole (276) di agglomerati di dimensioni più ridotte viola gli obblighi fondamentali di raccolta, trattamento e monitoraggio.

Vista l'entità di tali carenze, la Commissione invia all'Italia una lettera di costituzione in mora. Le autorità italiane dispongono di due mesi per rispondere; in caso contrario, la Commissione potrà decidere di inviare un parere motivato.

SISTEMI DI TRASPORTO INTELLIGENTI: LA COMMISSIONE ESORTA 9 STATI MEMBRI A FORNIRE SERVIZI DI INFORMAZIONE SUL TRAFFICO. La Commissione europea ha inoltre deciso oggi di inviare una lettera di costituzione in mora a Cipro, Italia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Polonia, Slovacchia, Slovenia e Ungheria per non aver assolto l'obbligo di fornire gratuitamente agli utenti informazioni minime universali sulla viabilità connesse alla sicurezza stradale [regolamento delegato (UE) n. 886/2013 della Commissione]. Gli Stati membri sono tenuti a comunicare alla Commissione lo stato di avanzamento dell'attuazione del servizio informativo e una serie di altre informazioni entro 12 mesi dall'entrata in vigore del regolamento, e successivamente ogni anno civile. Questi nove Stati membri non hanno ancora provveduto a farlo. La Commissione ha inoltre inviato una lettera di costituzione in mora a Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Slovacchia, Slovenia e Ungheria per non aver assolto l'obbligo di predisporre in tutto il territorio dell'Unione europea servizi di informazione sul traffico in tempo reale [regolamento delegato (UE) 2015/962 della Commissione]. Entro il 13 luglio 2017 gli Stati membri avrebbero dovuto presentare alla Commissione una relazione sulle misure adottate per istituire un punto nazionale di accesso e le modalità del suo funzionamento e, se pertinente, l'elenco delle autostrade non comprese nella rete stradale transeuropea globale e delle zone prioritarie identificate.

Tutti gli Stati membri dispongono di due mesi per rispondere alle argomentazioni formulate dalla Commissione; in caso contrario la Commissione potrà decidere di adottare un parere motivato.

FISCALITÀ: LA COMMISSIONE CHIEDE ALL'ITALIA DI UNIFORMARE ALLE NORME DELL'UE LE SUE REGOLE IN MATERIA DI IVA SULLA PRESTAZIONE DI SERVIZI CONNESSI ALL'IMPORTAZIONE DI BENI. La Commissione ha deciso stamane di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia in relazione alle condizioni aggiuntive che essa impone per esentare dall'IVA i servizi connessi all'importazione di beni.

Attualmente, per applicare l'esenzione dall'IVA ai servizi ausiliari relativi all'importazione di beni, la legislazione italiana richiede non solo che il loro valore sia incluso nella base imponibile ma anche che siano stati effettivamente assoggettati all'IVA in dogana al momento dell'importazione. Ciò contravviene alle disposizioni della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (direttiva IVA).

Se l'Italia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità italiane.

L'ITALIA ABOLISCA L'IMPOSTA REGIONALE SULLA BENZINA PER AUTOTRAZIONE. Bruxelles ha deciso sempre oggi di inviare una lettera di costituzione in mora all'Italia chiedendo l'abolizione dell'imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA). L'incidenza dell'IRBA è di circa 2 centesimi per litro di benzina, rispetto a 72 centesimi di accisa percepiti sulla base della legislazione armonizzata dell'UE. L'IRBA non ha finalità specifiche ma unicamente di bilancio, contravvenendo quindi alle norme dell'UE (articolo 1, paragrafo 2, della direttiva sul regime generale delle accise 2008/118/CE del Consiglio).

Se l'Italia non si attiverà entro due mesi, la Commissione potrà inviare un parere motivato alle autorità italiane.

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