Da 1° giugno è entrato in vigore nell'intero mercato unico europeo l'articolo 13 (classificazione delle attrezzature a pressione) della Direttiva 2014/68/UE (che prevede l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione), che sostituisce l’art. 9 della Direttiva 97/23/CE.
Con la circolare n. 69094 del 15 maggio 2015, il Ministero dello Sviluppo economico provvede alla necessaria informativa e comunicazione al mercato circa le prescrizioni cui è obbligatorio adeguarsi a decorrere dal 1° giugno 2015, nelle more del recepimento integrale della direttiva da effettuarsi non appena approvata la delega legislativa prevista nel disegno di legge di delegazione europea 2014.
IL TESTO DELL'ART. 13. Questo il testo dell'articolo 13 della Direttiva 2014/68/UE:
LE INDICAZIONI DELLA CIRCOLARE MISE. La circolare Mise n. 69094/2015 precisa che per le attrezzature in questione da immettere sul mercato a partire dal 1° giugno 2015, vanno attentamente verificate le procedure di certificazione da adottare per quei prodotti che possano contenere fluidi descritti alla lettera a) dell’art. 13 della Direttiva 2014/68/UE. Nel caso in cui dall’analisi del rischio dovesse presentarsi, per i prodotti presi in considerazione, un aumento del rischio stesso e quindi una diversa categorizzazione, occorre provvedere ad attivare una valutazione della conformità secondo tale nuova classificazione, fermo restando che, in tale fase provvisoria, la procedura di valutazione e la redazione della dichiarazione di conformità restano disciplinate per tutti gli altri aspetti da quanto riportato nella Direttiva 97/23/CE e nel relativo provvedimento di recepimento nazionale in vigore, cioè il decreto legislativo n. 93/2000.
Non subiscono invece variazioni le procedure relative dei prodotti di cui alla lettera b) del paragrafo 1 del citato art. 13 della Direttiva, cioè le procedure per le attrezzature che contengono fluidi che restano classificati nel gruppo 2, nonché il criterio di classificazione di cui al paragrafo 2 del medesimo art. 13, secondo cui è classificato nella categoria più elevata attribuibile agli stessi (ovviamente, secondo la nuova classificazione) un recipiente a pressione costituito da vari scomparti riferibili a categorie diverse o in cui uno scomparto contenga più fluidi.
COMPLETO RECEPIMENTO ENTRO IL 18 LUGLIO 2016. Finita la fase transitoria e con il completo recepimento della Direttiva, che avverrà entro il 18 luglio 2016 con applicazione a partire dal giorno seguente, oltre ai predetti effetti immediati sui nuovi criteri di classificazione delle attrezzature ai fini dell'individuazione delle procedure da adottare fra quelle oggi vigenti, troveranno piena applicazione anche tutte le altre disposizioni e procedure previste dalla nuova direttiva.