Sulla Gazzetta Ufficiale n.53 del 4 marzo 2016, è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 26, recante “Attuazione della direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relativa alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione)”.
In vigore dal prossimo 19 marzo, il decreto ha ottenuto il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio dopo l'acquisizione dei pareri delle competenti commissioni di Camera e Senato.
AMBITO DI APPLICAZIONE. La nuova disciplina si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata le bombole per uso subacqueo, gli estintori portatili d’incendio, i bulk containers, le macchine per caffè espresso, le pentole a pressione, i generatori di vapore per ferro da stiro, etc.
REQUISITI DI SICUREZZA. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi compre le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.
Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:
- eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;
- applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;
- informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.
A tali fini, tutti gli operatori economici che intervengono nella catena di fornitura e distribuzione devono adottare le misure necessarie per garantire la messa a disposizione sul mercato solo di attrezzature a pressione e di insiemi conformi al presente decreto legislativo, quindi avere effettuato le procedure di valutazione richieste, compresa la marcatura di conformità CE. I distributori e gli importatori sono coinvolti nei compiti di vigilanza del mercato svolti dalle autorità nazionali competenti.
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IN GAZZETTA IL DECRETO LEGISLATIVO SU PILE E ACCUMULATORI. Segnaliamo inoltre che sulla Gazzetta Ufficiale n. 54 del 5 marzo 2016 è stato pubblicato il decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 27 recante “Attuazione della direttiva 2013/56/UE che modifica la direttiva 2006/66/CE relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto riguarda l'immissione sul mercato di batterie portatili e di accumulatori contenenti cadmio destinati a essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile a bottone con un basso tenore di mercurio, e che abroga la decisione 2009/603/CE della commissione”.
In vigore dal 20 marzo 2016, il decreto è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri il 10 febbraio scorso. Il provvedimento consente all’Italia di risolvere positivamente la procedura d’infrazione 439/2015, avviata per il mancato recepimento della direttiva europea 56 del 2013.
SOPPRESSA LA DEROGA. Il decreto sopprime la deroga all'immissione sul mercato di pile a bottone con tenore di mercurio non superiore al 2% in peso: non sarà più possibile commercializzarle a decorrere dal 20 marzo prossimo, data di entrata in vigore.
REGIME TRANSITORIO. Il decreto prevede un regime transitorio per posticipare al 31 dicembre 2016 la deroga relativa al divieto di immissione sul mercato delle pile e degli accumulatori portatili destinati ad essere utilizzati negli utensili elettrici senza fili, per consentire agli operatori economici dell’intera filiera di adeguarsi alle nuove tecnologie sostitutive.
TERMINE DI 180 GIORNI PER L'ADEGUAMENTO ALL'OBBLIGO DI FORNIRE ISTRUZIONI SU CORRETTA RIMOZIONE. Infine, il provvedimento stabilisce un termine di sei mesi per permettere ai produttori di conformarsi all’obbligo di fornire istruzioni sulla corretta rimozione dei rifiuti di pile e accumulatori ai professionisti qualificati indipendenti.