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Attrezzature a pressione, il Governo recepisce la Direttiva 2014/68/UE

Approvati in via preliminare anche i decreti di attuazione delle direttive sui requisiti delle acque per consumo umano e sulla classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele

giovedì 19 novembre 2015 - Redazione Build News

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Venerdì scorso il Consiglio dei ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione, aggiornando la disciplina vigente a livello europeo, per la commercializzazione dei prodotti nuovi o usati e la verifica della conformità dei prodotti stessi a precisi standard di sicurezza.

Il provvedimento si applica alle attrezzature a pressione sottoposte a una pressione massima ammissibile P S superiore a 0,5 bar ed agli insiemi composti da varie attrezzature a pressione montate per costituire un tutto integrato e funzionale. Per esempio gli apparecchi di riscaldamento a scopo industriale, i generatori di vapore e di acqua surriscaldata.

REQUISITI DI SICUREZZA. Per garantire la sicurezza delle attrezzature a pressione, è essenziale la conformità con i requisiti di sicurezza che sono suddivisi in requisiti generali e specifici che le attrezzature a pressione devono soddisfare (ivi comprese le disposizioni sull’etichettatura e l’apposizione del marchio CE). In particolare, le attrezzature a pressione sono progettate, fabbricate e controllate e, ove occorra, dotate dei necessari accessori ed installate in modo da garantirne la sicurezza se messe in funzione in base alle istruzioni del fabbricante o in condizioni ragionevolmente prevedibili.

Nella scelta delle soluzioni più appropriate il fabbricante applica quindi i seguenti principi:

- eliminazione o riduzione dei pericoli nella misura ragionevolmente fattibile;

- applicazione delle opportune misure di protezione contro i pericoli che non possono essere eliminati;

- informazione degli utilizzatori circa pericoli residui e indicazione della necessità di opportune misure speciali di attenuazione dei rischi per l’installazione e/o l’utilizzazione.

SOSTANZE RADIOATTIVE NELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO. Sempre venerdì scorso il Consiglio dei Ministri ha approvato, in esame preliminare, un decreto legislativo di attuazione della direttiva 2013/51/EURATOM che stabilisce i requisiti che devono possedere, ai fini della tutela della salute della popolazione, le acque destinate al consumo umano, relativamente alle sostanze radioattive sia di origine naturale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi che si trovano normalmente in natura) che artificiale (dovuta cioè al decadimento di atomi di isotopi radioattivi prodotti da alcune attività tecnico-industriali).

Il controllo delle acque, peraltro obbligatorio, effettuato attraverso il monitoraggio dei valori di parametro, viene svolto dalle Regioni attraverso un programma di controllo, approvato dal Ministero della salute, che garantisce la valutazione dei rischi per la popolazione e la adozione delle misure cautelative qualora il superamento di tali valori di parametro rappresenti un rischio per la salute. Il provvedimento consentirà di ottenere una serie di informazioni di monitoraggio coerenti e uniformi sul territorio assicurando così la conformità ai principi di radioprotezione.

Il Ministro della salute, sentita la Conferenza Stato-Regioni, fornirà specifiche indicazioni operative per garantire uniformità e coerenza di applicazione del decreto nel territorio nazionale. Sono previste sanzioni amministrative pecuniarie per i gestori che non effettuano i controlli o che non ottemperano agli obblighi di comunicazione previsti; le ASL provvederanno all’accertamento delle violazioni e le regioni e provincie autonome all’irrogazione delle sanzioni.

CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO DI SOSTANZE E MISCELE. Via libera dal CdM, in esame preliminare, anche al decreto legislativo recante l’attuazione della direttiva 2014/27/UE che modifica le direttive 92/58/CEE, 92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio allo scopo di allinearle al Regolamento (CE) n. 1272/2008, relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele.

Il provvedimento recepisce una Direttiva che adegua precedenti Direttive al Regolamento dell’Unione europea, denominato GHS, che ha dato attuazione al sistema di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche delle Nazioni Unite. Al fine di proteggere lavoratori, consumatori e ambiente attraverso l’indicazione, sulle etichette, di qualsiasi potenziale effetto nocivo delle sostanze chimiche, le imprese sono chiamate a classificare, etichettare e imballare le sostanze e le miscele secondo le nuove regole.

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