Parere favorevole, dalla commissione Industria del Senato, allo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2014/68/UE concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE).
La commissione di Palazzo Madama ha rilevato la corrispondenza sostanziale delle disposizioni dello schema di decreto legislativo rispetto ai contenuti della direttiva 2014/68/UE in recepimento.
PROCEDURA DI INFRAZIONE CONTRO L'ITALIA. La bozza di provvedimento è volta all’attuazione della delega legislativa conferita con la legge 9 luglio 2015, n. 114 (legge di delegazione europea 2014), per il recepimento della direttiva 2014/68/UE. Il termine, indicato dalla direttiva per il suo recepimento nell’ordinamento nazionale, è scaduto il 28 febbraio 2015 e pertanto la Commissione europea ha avviato il 27 marzo scorso la procedura di infrazione n. 2015/0145 nei confronti dell’Italia per la mancata attuazione.
La direttiva 2014/68/UE ha lo scopo di procedere a una rifusione della normativa recata dalla precedente direttiva 97/23/CE sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di attrezzature a pressione, a motivo delle molteplici modificazioni successivamente intervenute, nonché di tenere conto delle innovazioni introdotte con il regolamento (CE) n. 765/2008 e con la decisione 768/2008/CE, che stabiliscono il quadro normativo comune in materia di marcatura CE dei prodotti commercializzati nell’Unione.
CONTENIMENTO DEL RISCHIO. La normativa dettata dalla direttiva ha come oggetto il contenimento del rischio derivante dalla pressione insita nelle attrezzature, nella misura in cui tale rischio non sia già contemplato da altre direttive settoriali. La direttiva provvede, con l’articolo 13, ad adeguare il sistema di classificazione dei fluidi pericolosi contenuti nelle attrezzature a pressione, al regolamento (CE) n. 1272/2008 che ha sostituito la direttiva 67/548/CEE sulle sostanze pericolose e ha recepito il sistema internazionale di classificazione dei prodotti chimici adottato nell’ambito delle Nazioni Unite.
TERMINI PER IL RECEPIMENTO. La nuova normativa recata dalla direttiva 2014/68/UE dovrà essere recepita e resa operativa dalle norme nazionali di attuazione a partire dal 19 luglio 2016, salvo l’articolo 13 sulla nuova classificazione delle attrezzature a pressione che doveva essere reso operativo già dal 1° giugno 2015. Con la circolare del Ministero dello sviluppo economico del 15 maggio 2015, è stata chiarita la diretta applicabilità del citato articolo 13 della direttiva, sulla nuova classificazione, anche nelle more dell’emanazione di una corrispondente norma legislativa nazionale.
La direttiva prevede un regime transitorio che consente l’immissione in commercio e la messa in servizio di attrezzature a pressione conformi alla precedente normativa di cui alla direttiva 97/23/CE fino al 19 luglio 2016.