È all’esame della Commissione Politiche dell’Unione europea del Senato il disegno di legge recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – legge di delegazione europea 2019” (DDL 1721/S Relatore il Sen. Gianni Pittella del Gruppo parlamentare PD).
Il provvedimento contiene, in particolare, disposizioni di delega al Governo per l’adozione, secondo i principi e criteri direttivi di cui alla L.234/2012 sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa europea, di appositi decreti legislativi per il recepimento delle direttive (elencate nell’allegato A al testo) e l’attuazione degli altri atti dell’Unione europea.
Vengono, altresì, previste norme di delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell’Unione europea. Nello specifico il Governo è delegato ad adottare, fatte salve le norme penali vigenti, entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee attuate in via regolamentare o amministrativa o in regolamenti dell’Ue pubblicati alla data dell’entrata in vigore della legge di delegazione, per i quali non sono già previste sanzioni penali o amministrative.
Sono, inoltre, dettati criteri di delega specifici per l’attuazione, tra gli altri, dei seguenti atti normativi europei:
Direttiva (UE) 2018/2001, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili (rifusione) (termine di recepimento: 30 giugno 2021)
Nell’esercizio della delega vengono previsti, tra l’altro, i seguenti criteri direttivi:
-individuare procedure abilitative semplificate, proporzionate alla tipologia di interventi e alla loro localizzazione, per l'installazione degli impianti, razionalizzando altresì i termini dei procedimenti autorizzativi e per l'assegnazione di incentivi;
-prevedere misure volte a favorire e promuovere la progressiva installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili negli edifici esistenti, anche mediante riordino delle misure vigenti;
-prevedere misure per agevolare il massimo utilizzo dell'energia producibile da fonti rinnovabili, anche favorendo la diffusione e l'uso di sistemi di accumulo dell'energia, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo;
-aggiornare e potenziare i meccanismi di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, di cui al DLgs 28/2011, in coerenza con le diverse esigenze di tutela ambientale.
Direttiva (UE) 2019/944, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE (rifusione) (termine di recepimento: 25 ottobre 2020per l’articolo 70, punto 4), e 31 dicembre 2020 per il resto della direttiva)
Nell’esercizio della delega vengono previsti, tra l’altro, i seguenti criteri direttivi:
-definire la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, attive nell'ambito della generazione, dell'approvvigionamento, della distribuzione, dell'accumulo, della condivisione, della vendita di energia elettrica e della fornitura di servizi energetici, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un'adeguata partecipazione ai costi di sistema;
-riordinare la disciplina di adozione del piano di sviluppo della rete di trasmissione nazionale e le procedure finalizzate all'accelerazione dei tempi di conclusione dei procedimenti autorizzativi, inclusi quelli ambientali.
Regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)
Tra i criteri di delega vengono previsti:
-individuare e designare la Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP) come autorità competente per le procedure di registrazione e di cancellazione, nonché come unico soggetto deputato allo scambio di informazioni con le autorità competenti degli Stati membri e di comunicazioni con l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA); individuare e designare le autorità nazionali competenti, ai fini dello svolgimento delle altre attività di vigilanza previste dal regolamento in coerenza con il generale assetto e il riparto di competenze previsti, a livello nazionale, tra la COVIP, la Banca d'Italia, la CONSOB e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS);
-definire per i prodotti pensionistici individuali paneuropei (PEPP) un trattamento fiscale analogo a quello previsto per le forme pensionistiche complementari di cui al DLgs 252/2005, anche prevedendo l'obbligo della sussistenza di requisiti che garantiscano al risparmiatore in PEPP un livello di tutela almeno analogo a quello derivante dalla sottoscrizione di forme pensionistiche complementari già esistenti.
Tra le direttive elencate nell’allegato A vengono previste, tra l’altro:
-direttiva (UE) 2019/1023, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l’esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l’efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull’insolvenza) (Testo rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento:17 luglio 2021);
-direttiva (UE) 2019/1152, del 20 giugno 2019, relativa a condizioni di lavoro trasparenti e prevedibili nell’Unione europea (termine di recepimento: 1° agosto 2022);
-direttiva (UE) 2019/1161, del 20 giugno 2019, che modifica la direttiva 2009/33/CE relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada (termine di recepimento: 2 agosto 2021)
-direttiva (UE) 2019/1936, del 23 ottobre 2019, che modifica la direttiva 2008/96/CE sulla gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali (termine di recepimento:17 dicembre 2021). (fonte: ANCE)