Quale percentuale massima di variazione contrattuale rispetto all'importo di appalto originario è ammessa in una variante in corso d’opera motivata ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettere c) e b) del vigente Codice Appalti? Il comma 7 dello stesso articolo dice che l’-“aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale”-. Il 50% si riferisce al prezzo di ogni singola voce di appalto? Oppure al costo totale di appalto? Inoltre al comma 2 dell'art. 149, dello stesso Codice, si impone il limite del 20%, il cosiddetto quinto d'obbligo. Come si conciliano il comma 7 dell'art. 106 con il comma 2 dell’art. 149?
A questo quesito ha risposto il Ministero delle Infrastrutture (Mims) nel parere n. 983 del 28 luglio 2021. Ecco la risposta del Mims:
“Le modifiche di cui all'art. 106, c. 1 lett. b) e c) del Codice possono essere compiute: a) senza una nuova procedura di affidamento b) con nuova procedura di affidamento. Nel primo caso si veda l'art. 106, c. 7: " (...) il contratto può essere modificato se l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale (...) Per "prezzo" deve intendersi il corrispettivo di appalto. Nel secondo caso si veda l'art. 108 del Codice: "(...) le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: b) con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c) sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo". Nel settore dei beni culturali si applica il limite dell'art. 149 del Codice e non trova applicazione il limite dell'art. 106.
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