Per gli spazi per riunioni, trattenimento e simili, di cui al p.to 8.4 del D.M. 9 aprile 1994 e s.m.i., non è necessario presentare una specifica S.C.I.A, qualora gli stessi siano già stati valutati e ricompresi nella precedente autorizzazione antincendio relativa all'intera attività alberghiera.
Lo ha chiarito la Direzione centrale per la prevenzione incendi del Dipartimento dei Vigili del Fuoco con la Nota Protocollo n 5915 del 19 maggio 2015 in materia di prevenzione incendi per sale di alberghi destinate a riunioni varie, ma anche per alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, con oltre 25 posti-letto e campeggi di superficie > 3.000 m2.
Relativamente all'eventuale necessità d'intervento da parte della locale Commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, la nota sostiene che “non essendo mutato in materia il quadro normativo di riferimento, né relative prassi o indirizzi operativi”, eventuali “casi ambigui o comunque di difficile inquadramento devono essere valutati a livello locale in sede di Ufficio della Prefettura o comunale, se del caso”.