Il reato previsto dall'art. 95 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 “è configurabile in relazione a qualsiasi opera, eseguita in assenza della prescritta autorizzazione antisismica, in grado di esporre a pericolo la pubblica incolumità, senza che le Regioni possano adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di interventi”.
Lo ha ribadito la Corte di cassazione (terza sezione penale) nella sentenza n.51683/2016.
Il suddetto principio è stato già affermato dalla Cassazione penale (Sez. 3) nella sentenza n. 19185 del 14 gennaio 2015, relativa alla realizzazione di opere di sostegno di cartellonistica pubblicitaria di rilevanti dimensioni, illegittimamente qualificate da una delibera della Regione Calabria come "opere minori" sottratte alle leggi nazionali e regionali in materia di edilizia sismica.
Nella nuova sentenza n.51683/2016 - IN ALLEGATO - la suprema Corte ribadisce che le Regioni non possono creare ex novo la categoria delle "opere minori" che non sarebbero soggette alla disciplina antisismica, in aperta violazione del disposto del d.P.R. n. 380 del 2001, art. 83, il quale prevede che tutte le costruzioni la cui sicurezza possa comunque interessare la pubblica incolumità sono soggette alla normativa antisismica, senza consentire alle Regioni di adottare in via amministrativa deroghe per particolari categorie di opere.