Sulla Gazzetta Ufficiale n.237 del 10 ottobre 2016, è stato pubblicato il decreto 26 maggio 2016 con il quale il Ministero dell'Ambiente ha stabilito i criteri da tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 29-sexies, comma 9-septies, del decreto legislativo n. 152/2006 (Testo unico ambientale).
Il suddetto comma 9-septies, dell'art. 29-sexies - aggiunto dall'art. 7, comma 5, lettera f), del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 - prevede che, con uno o più decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare sono stabiliti i criteri che l'autorità competente dovrà tenere in conto nel determinare l'importo delle garanzie finanziarie da prestare alla Regione o alla Provincia Autonoma territorialmente competente, entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, a garanzia dell'obbligo di adottare le misure necessarie a rimediare all'inquinamento significativo del suolo o delle acque sotterranee, con sostanze pericolose pertinenti, provocato dall'installazione.
Il decreto 26 maggio 2016 – IN ALLEGATO – in vigore da oggi 11 ottobre 2016, consta di 9 articoli:
Art. 1 Oggetto
Art. 2 Definizioni
Art. 3 Ammontare della garanzia e modalità di rilascio
Art. 4 Riduzioni ed aggiornamenti
Art. 5 Accettazione delle garanzie finanziarie
Art. 6 Termini e durata della garanzie finanziarie prestate
Art. 7 Svincolo estensioni ed escussione
Art. 8 Disposizioni transitorie e finali
Art. 9 Entrata in vigore