Con la sentenza n.187/2016 depositata il 23 maggio, il Tar per il Friuli Venezia Giulia (sezione prima) ha accolto il ricorso presentato da un cittadino per l'annullamento del parere negativo della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici, inerente la richiesta di installazione di un impianto fotovoltaico su un fabbricato di civile abitazione, situato in zona urbanistica B3 “area urbanistica di espansione residenziale recente sita ai piedi del versante collinare” sulla quale insiste un vincolo paesaggistico ex art. 157, comma 1, lett. c), del d.lgs. 22.01.2004, n. 42.
Il Tar ha annullato il parere negativo della Soprintendenza e anche il provvedimento di diniego di autorizzazione paesaggistica del Responsabile del Servizio Pianificazione Territoriale del Comune interessato.
DIFETTO DI MOTIVAZIONE E TARDIVITÀ. I giudici amministrativi hanno rilevato “il difetto di motivazione che affligge il parere della Soprintendenza e, di conseguenza, il diniego comunale, viepiù aggravato dalla circostanza che, essendosi la Soprintendenza espressa sotto il profilo paesaggistico quando oramai era decorso il termine di legge per farlo, il parere dalla medesima espresso non poteva più considerarsi assistito dal carattere di vincolatività e avrebbe dovuto, quindi, essere autonomamente e motivatamente valutato dal Comune procedente in relazione a tutte le circostanze rilevanti del caso (...), nel cui ambito avrebbero potuto trovare adeguata valorizzazione anche il parere favorevole della Commissione Locale per il Paesaggio e la proposta di accoglimento da parte del responsabile del procedimento”.
Infatti, osserva il Tar, il parere negativo di compatibilità paesaggistica “è motivato unicamente con riferimento al mancato rispetto di quanto disposto nelle circolari n. 5450/2010 e n. 7166/2011 della Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici della Regione F.V.G., senza null’altro rappresentare al ricorrente “circa le specifiche ed obiettive ragioni per le quali il progetto di impianto fotovoltaico da questo proposto, non risulti conforme alle esigenze paesaggistiche della zona scelta per il collocamento dello stesso” e, anzi, finanche trascurando di prendere in considerazione le effettive risultanze progettuali”.
Quindi, la motivazione posta a sostegno “non consente al predetto né di ricostruire l’iter logico-giuridico posto a fondamento di tale decisione, né di poter eventualmente superare le eventuali e non conosciute criticità connesse alla realizzazione di detto impianto, apportando, se possibile, tutte le necessarie modifiche al fine di renderlo compatibile con le esigenze di tutela del paesaggio, solo genericamente ed aprioristicamente addotte da parte della stessa Soprintendenza”.
Inoltre, “non paiono essere state svolte, neppure in sede di istruttoria procedimentale, le necessarie considerazioni circa lo stato dei luoghi ove detto impianto dovrebbe essere realizzato, anche al fine di stabilire se, conformemente quanto disposto nelle circolari citate nella determina impugnata, l’opera in questione possa eventualmente risultare compatibile, ed in quale misura, con i valori paesaggistici di riferimento, tenuto peraltro conto dell’attuale stato di urbanizzazione del territorio in questione”.
Da ultimo, “non risulta che sia stata svolta alcuna valutazione comparatistica tra l’interesse pubblico alla preservazione del paesaggio e quello non meno rilevante concernente l’approvvigionamento energetico da fonti rinnovabili e non inquinanti, il cui esame congiunto appare imprescindibile al fine di eliminare eventuali sproporzioni tra le azioni volte a tutela dei vincoli paesaggistici e la sempre maggiore domanda di consumo di energia elettrica”.