Le opere da realizzare nel sottosuolo implicano un utilizzo del territorio che è idoneo a modificarne l'assetto. Pertanto, anche le opere effettuate nel sottosuolo sono sottoposte al vincolo ambientale-paesaggistico previsto dall'articolo 181 del decreto legislativo 42/2004.
Lo ha precisato la Corte suprema di Cassazione, terza sezione penale, con la sentenza n. 51002/2015.
Gli Ermellini osservano che “poiché l'art. 181 del D.Lgs. n. 42 del 2004 vieta l'esecuzione di lavori "di qualsiasi genere" su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, il vincolo ambientale paesaggistico si palesa operante anche con riferimento alle opere da realizzarsi nel sottosuolo, implicando anche queste ultime una utilizzazione del territorio idonea a modificarne l'assetto”.