È stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 22 del 5 maggio 2017 la legge regionale n. 9 del 4 maggio 2017 recante “Disposizioni urgenti finalizzate all'adeguamento della legislazione regionale al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 (Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata). Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1998.”
Ricordiamo che il nuovo regolamento nazionale è entrato in vigore lo scorso 6 aprile.
L’Assessorato degli enti locali, finanze ed urbanistica della Sardegna ha pubblicato una nota contenente le modifiche introdotte a seguito dell’entrata in vigore della suddetta legge regionale n. 9 del 4 maggio 2017, la quale stabilisce che, dal 6 maggio 2017, trovano applicazione nel territorio regionale le nuove disposizioni contenute nel Regolamento. Il DPR n. 31/2017:
- norma il procedimento per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica semplificata
- individua all’Allegato B l’elenco degli interventi ed opere di lieve entità
- individua all’allegato A gli interventi e le opere non soggetti ad autorizzazione paesaggistica
- definisce all’allegato C il modello di istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica con procedimento semplificato e all’allegato D il modello di relazione paesaggistica semplificata.
Con riferimento alla disciplina applicabile ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 9 del 2017 si rimanda al parere espresso dal Capo dell’Ufficio legislativo del MIBACT con la circolare n. 15/2017 (LEGGI TUTTO).
La nota dell'Assessorato rammenta che ai sensi dell’articolo 146, comma 7 del d.lgs. n. 42 del 2004 e smi, nonché ai sensi dell’articolo 11, comma 1 del DPR n. 31 del 2017, le istanze per la realizzazione degli interventi e opere devono essere presentate all’amministrazione competente al rilascio dell’autorizzazione paesaggistica ai fini della verifica:
- della riconducibilità alle fattispecie escluse dall’autorizzazione paesaggistica, ai sensi dell’articolo 149 del citato d.lgs. n. 42 del 2004 ovvero di cui all’allegato A al DPR n. 31 del 2017;
- dell’applicabilità della procedura semplificata, in caso di inclusione della fattispecie tra le ipotesi di cui all’allegato B al DPR n. 31 del 2017;
- dell’assoggettamento al regime autorizzatorio ordinario, di cui all’articolo 146 del d.lgs. n. 42 del 2004.
Infine, la nota evidenzia che le misure di semplificazione introdotte operano con riferimento al “versante paesaggistico”, conseguentemente nel caso di presenza oltre che di vincoli paesaggistici di vincoli, storici, artistici o archeologici, imposti ai sensi della Parte II del d.lgs. n. 42 del 2004, troveranno applicazione le disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo, con operatività delle relative disposizioni procedurali per quanto riguarda i tempi di rilascio delle autorizzazioni di competenza ministeriale, ferma la presentazione di un'unica istanza ai sensi dell’articolo 16 del DPR n. 31 del 2017. In senso analogo, continuano a trovare applicazione le disposizioni relative alle c.d. “archeologia preventiva”, con conseguente onere di preventiva comunicazione alle Soprintendenza competenti, ai sensi del d.lgs. n. 50 del 2016 e smi.
In allegato la legge regionale n. 9/2017 e la nota dell'Assessorato