Il 5 febbraio 2025 è stato presentato al Senato il disegno di legge n. 1372 “Delega al Governo per la revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica”, d’iniziativa dei senatori Marti, Bergesio, Bizzotto, Claudio Borghi, Cantù, Dreosto, Murelli, Potenti e Pucciarelli.
Il ddl si pone l’obiettivo di rivedere il ruolo delle soprintendenze nell’ambito delle procedure di autorizzazione paesaggistica, con un duplice scopo: da un lato, garantire la tutela del patrimonio culturale e paesaggistico in maniera più efficace e mirata; dall’altro, semplificare i procedimenti amministrativi per evitare che la pubblica amministrazione diventi un ostacolo allo sviluppo economico e territoriale del Paese.
Verso una gestione più efficiente e moderna delle autorizzazioni paesaggistiche
La tutela del patrimonio culturale e ambientale deve rimanere un obiettivo primario, ma è necessario bilanciarla con l’esigenza di non paralizzare l’attività edilizia e urbanistica con procedure eccessivamente lente e complesse. Con queste misure, si mira a garantire una maggiore certezza del diritto, tempi più rapidi per le decisioni amministrative e una distribuzione più razionale delle competenze tra Stato e autonomie locali. Il tutto senza compromettere la qualità della tutela paesaggistica, che anzi potrà giovarsi di un intervento più selettivo ed efficace da parte delle soprintendenze.
Attualmente, le soprintendenze sono chiamate a esprimersi su un numero elevato di pratiche, comprese quelle che non riguardano i grandi monumenti o le opere di particolare pregio storico-artistico. Questo comporta un notevole rallentamento nei processi decisionali e una dispersione di risorse che potrebbe essere evitata. Il disegno di legge intende, quindi, introdurre modifiche normative che permettano di razionalizzare il sistema delle autorizzazioni, attribuendo ai comuni maggiore autonomia decisionale per gli interventi di minore impatto e definendo tempi certi per l’espressione del parere delle soprintendenze ed evitando lungaggini burocratiche.
Art. 1
L’articolo 1 stabilisce i princìpi cardine della riforma, indicando come finalità la riduzione dei tempi amministrativi, il rafforzamento dell’efficacia dell’azione degli enti locali e il miglioramento della certezza del diritto. La revisione del codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, viene dunque considerata come uno strumento per garantire una gestione più razionale delle procedure di autorizzazione, senza compromettere in alcun modo la tutela del paesaggio.
Art. 2
L’articolo 2 introduce modifiche puntuali al citato codice dei beni culturali di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, con l’obiettivo di rendere più snelle ed efficienti le procedure di autorizzazione. In particolare:
– all’articolo 146, comma 5, viene introdotto un meccanismo di silenzio-assenso: se il parere della soprintendenza non viene reso entro trenta giorni, si considera automaticamente favorevole, consentendo così all’amministrazione competente di procedere senza ulteriori ritardi;
– all’articolo 152, comma 1, il parere delle soprintendenze, attualmente vincolante, diventa obbligatorio ma non vincolante, lasciando quindi maggiore discrezionalità agli enti locali nella decisione finale;
– all’articolo 167, comma 5, e all’articolo 181, comma 1-quater, viene esteso il principio del silenzio-assenso per le richieste di autorizzazione, evitando che l’inerzia amministrativa possa bloccare progetti di sviluppo territoriale.
Art. 3
L’articolo 3 attribuisce una delega al Governo per adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi finalizzati a una revisione organica delle procedure di autorizzazione paesaggistica.
I decreti legislativi previsti dalla delega sono adottati su proposta del Ministro della cultura, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 4
L’articolo 4 prevede l’adozione di modifiche e abrogazioni di disposizioni legislative in contrasto con i princìpi della presente legge, garantendo così un adeguato coordinamento normativo.