Razionalizzazione delle procedure per l’autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, come l’eliminazione delle barriere architettoniche, in modo da ridurre il peso burocratico sui cittadini e il carico di lavoro per l’amministrazione.
La novità è prevista in un regolamento - approvato in esame preliminare ieri dal Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo Dario Franceschini - da adottarsi con Decreto del Presidente della Repubblica, che individua gli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata.
Ciò ai sensi dell’art. 12 del decreto legge 31 maggio 2014 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, come modificato dall’articolo 25 del decreto legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164.
ELENCHI DEGLI INTERVENTI LIBERI E SEMPLIFICATI, SCHEMA DI ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA E SCHEDA DI RELAZIONE PAESAGGISTICA SEMPLIFICATA. Lo schema di regolamento – IN ALLEGATO – abroga il vigente d.P.R. n. 139/2010 ed è composto di 20 articoli e di 4 allegati. Gli articoli sono suddivisi in tre Capi – Disposizioni generali, Procedimento autorizzatorio semplificato e Norme finali – mentre i quattro allegati contengono, rispettivamente, l'elenco degli interventi paesaggisticamente irrilevanti o di lieve entità non soggetti ad autorizzazione paesaggistica (31 tipologie di interventi elencati nell'allegato A); l'elenco degli interventi di lieve entità sottoposti a procedura semplificata (42 tipologie di interventi elencati nell'allegato B); lo schema di istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata (allegato C); la scheda di relazione paesaggistica semplificata (allegato D), che è l'unico documento che il cittadino dovrà presentare a corredo della domanda di autorizzazione paesaggistica semplificata.
Dunque gli interventi “liberi” e quelli “semplificati” sono rispettivamente indicati negli allegati A e B allo schema di regolamento: il secondo (interventi “semplificati”) è però più ampio, in quanto include sia alcune tipologie di interventi ricomprese anche nel primo elenco (interventi “liberi”), ma con differenze di grado (e non di tipo) per le diverse caratteristiche realizzative, di maggiore impatto sul paesaggio, sia altre tipologie di interventi non contemplati nel primo elenco. A titolo di esempio, nella categoria A.2. sono considerati liberi gli interventi sui prospetti o sulle coperture degli edifici (rifacimento di intonaci, tinteggiature, rivestimenti esterni o manti di copertura; opere di manutenzione di balconi, terrazze o scale esterne; integrazione o sostituzione di finiture esterne o manufatti quali infissi, cornici, parapetti, lattonerie, lucernari, comignoli e simili), purché eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti; le stesse tipologie di interventi sono invece ricomprese nelle lettere B.3 e B.4 (interventi sui prospetti e interventi sulle coperture) allorquando comportino viceversa alterazione dell'aspetto esteriore degli edifici mediante modifica delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali o delle finiture esistenti.