Con la sentenza n. 232/2017 depositata l'8 novembre, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità di alcune norme della legge della Regione siciliana 10 agosto 2016, n. 16, recante “Recepimento del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”.
Tra le norme bocciate dalla Consulta – LEGGI TUTTO - figurano l’art. 16, comma 1 - nella parte in cui consente l’inizio dei lavori edilizi nelle località sismiche, senza la necessità della previa autorizzazione scritta – e comma 3, nella parte in cui stabilisce che «[p]er lo snellimento delle procedure di denuncia dei progetti ad essi relativi, non sono assoggettati alla preventiva autorizzazione scritta del competente ufficio del Genio civile le opere minori ai fini della sicurezza per le costruzioni in zona sismica, gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici e le varianti in corso d’opera, riguardanti parti strutturali che non rivestono carattere sostanziale, in quanto definiti e ricompresi in un apposito elenco approvato con deliberazione della Giunta regionale» e che «[i]l progetto di tali interventi, da redigere secondo le norme del D.M. 14 gennaio 2008 e successive modifiche ed integrazioni, è depositato al competente ufficio del Genio civile prima del deposito presso il comune del certificato di agibilità».
In proposito la Regione siciliana, con una nota del 9 novembre, ha disposto – a seguito della suddetta sentenza della Corte costituzionale – l'immediata sospensione delle procedure di cui all'art. 32 della legge regionale 19 maggio 2003 n. 7. Dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della suddetta sentenza “devono applicarsi le disposizioni dettate dall'articolo 94 del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380”, precisa la nota regionale. “Nelle more di un eventuale confronto istituzionale sulla questione, che il Governo Regionale valuterà se ed in che termini intraprendere, gli Uffici in indirizzo sospenderanno con effetto immediato le procedure di cui all'articolo 32 della legge regionale 19 maggio 2003, n. 7, applicheranno le disposizioni dettate dall'articolo 94 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e daranno diffusione della presente disposizione sul proprio sito istituzionale. Ulteriori disposizioni ci si riserva di impartire, per quanto attiene alle attestazioni di deposito già rilasciate, per le quali non si è ancora provveduto al rilascio del provvedimento di autorizzazione.”