Sbarca in Gazzetta Ufficiale il modello unificato e semplificato per la richiesta di AUA, l'autorizzazione unica ambientale che sostituisce fino a sette diverse autorizzazioni ambientali.
Sul Supplemento Ordinario n. 35 alla G.U. di ieri 30 giugno 2015 è stato infatti pubblicato il decreto 8 maggio 2015 recante “Adozione del modello semplificato e unificato per la richiesta di autorizzazione unica ambientale – AUA”.
Sul provvedimento era stata acquisita l'intesa della Conferenza unificata il 26 febbraio scorso.
ADEGUAMENTO REGIONALE ENTRO IL 30 GIUGNO 2015. Il decreto 8 maggio 2015 stabilisce che “le regioni, entro il 30 giugno 2015, adeguano i contenuti del modello adottato con il presente decreto, in relazione alle normative regionali di settore. Le regioni e gli enti locali ne garantiscono la massima diffusione”.
Ricordiamo che l'autorizzazione unica ambientale - rilasciata dallo sportello unico per le attività produttive – è stata introdotta a livello nazionale dal DPR 13 marzo 2013 n. 59, “Regolamento recante la disciplina dell’autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell’articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35”.
L'obiettivo è quello di ridurre gli oneri burocratici a carico delle piccole e medie imprese (Pmi), consentendo di avere tempi certi per il rilascio dell'autorizzazione ambientale.
SOSTITUITE FINO A 7 COMUNICAZIONI E AUTORIZZAZIONI. L’Autorizzazione unica ambientale è un provvedimento abilitativo unico, nel quale confluiscono le seguenti comunicazioni e autorizzazioni in materia ambientale:
1. l’autorizzazione agli scarichi di acque reflue industriali di cui agli artt. 124 e ss. del D.Lgs n. 152/2006 (Codice dell’ambiente);
2. la comunicazione preventiva per l’utilizzazione agronomica degli effluenti derivanti dall’allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi e delle acque reflue provenienti dalle imprese che esercitano esclusivamente attività di coltivazione e/o silvicoltura ovvero di allevamento, nonché dalle imprese dedite a tali attività e alla trasformazione o valorizzazione della produzione agricola;
3. l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’art. 269 del Codice dell’ambiente;
4. l’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera di cui all’art. 272 del Codice dell’ambiente;
5. la comunicazione o il nulla osta sull’impatto acustico di cui all’art. 8 della Legge n. 447/1995, recante la legge quadro sull’inquinamento acustico;
6. l’autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura;
7. le comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli artt. 215 e 216 del Codice dell’ambiente.
DURATA 15 ANNI. L'Aua durerà 15 anni dalla data del rilascio e dovrà essere integrata con una dichiarazione di autocontrollo solamente in caso di scarichi pericolosi.
CHIARIMENTI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE. Nel novembre 2013 il Ministero dell'Ambiente ha emanato una circolare che fornisce alcuni chiarimenti interpretativi in merito alla disciplina dell'Aua. Viene chiarito che l'Autorizzazione unica ambientale è obbligatoria per le imprese di tutte le tipologie e di tutte le dimensioni, ad eccezione di quelle imprese che producono emissioni, per le quali è richiesta l'autorizzazione generale, più complessa rispetto all'Aua.
AMBITO DI APPLICAZIONE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA. Un impianto produttivo non soggetto all'Aia (Autorizzazione integrata ambientale) è soggetto all'Aua anche quando il gestore è una grande impresa. La richiesta di Autorizzazione unica ambientale è sempre obbligatoria alla scadenza del primo dei titoli abilitativi previsti dall'articolo 3, comma 1 del regolamento, salvo che ricorra una delle due deroghe citate.
La circolare precisa anche che quando l'attività è soggetta unicamente a più comunicazioni oppure, congiuntamente, a comunicazioni e autorizzazioni di carattere generale, il gestore ha la facoltà, e non l'obbligo, di richiedere l'Aua.
Nel caso in cui l'impianto è soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore, alla scadenza della prima comunicazione è obbligatorio presentare istanza di Aua. L'interessato non ha la facoltà di richiedere il rinnovo della sola comunicazione scaduta.
Il gestore ha la facoltà di presentare autonoma istanza di adesione all'autorizzazione di carattere generale tramite il Suap (Sportello unico per le attività produttive), non solo quando l'attività è soggetta esclusivamente ad autorizzazione di carattere generale, bensì anche quando l'attività è parimenti soggetta a titoli abilitativi tra quelli sostituiti dall'Aua.
TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA PRIMA DOMANDA DI AUA. Infine, per poter continuare l'attività anche in caso di mancata risposta, nei termini di legge, sulla richiesta di primo rilascio dell'Aua, occorre rispettare i termini previsti dalla disciplina di settore del titolo in scadenza.
L'ESEMPIO DELLA LOMBARDIA. La prima regione in Italia ad aver adottato, nell'estate del 2014, un modello unico per la presentazione telematica delle istanze Aua è stata la Lombardia (LEGGI TUTTO).