La Regione Campania ha approvato i nuovi requisiti necessari al rilascio dei decreti di autorizzazione unica di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/03, inerente agli impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, come indicati nell’allegato A che sostituisce integralmente il documento A allegato alla Delibera di Giunta Regionale n. 80 del 28/03/2014.
I nuovi requisiti sono indicati nella Delibera della Giunta Regionale n. 15 del 15/01/2020, pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania n. 6 parte I del 27 Gennaio 2020.
L'allegato A stabilisce che “Ai fini dell’emissione del decreto di Autorizzazione Unica di cui all’art. 12 del D.Lgs 387/03 e ss.mmm.ii., inerente a impianti per la produzione di biogas proveniente da trattamenti biologici della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani, il proponente dell’istanza di autorizzazione dovrà risultare in possesso dei seguenti requisiti:
1.essere regolarmente iscritto nel Registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, competente per il territorio, con un codice attività coerente con l’attività di costruzione e gestione di impianti per il trattamento di rifiuti a recupero e/o smaltimento;
2.non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale) ed ogni altra procedura concorsuale prevista dalla legge Fallimentare e da altre leggi speciali, o nei cui confronti non sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
3.assenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dal D.lgs n. 159/2011;
4.non aver conferito incarichi professionali né concluso alcun contratto di lavoro subordinato o autonomo ad ex-dipendenti della Regione Campania che abbiano cessato il rapporto di lavoro con l’Ente da meno di tre anni e che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di quest’ultimo;
5.essere in possesso della Certificazione UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO 14001.
Sono fatti salvi gli eventuali requisiti previsti da norme di settore per l’esercizio dell’attività di trattamento della Frazione Organica di Rifiuti Solidi Urbani.
I provvedimenti di Autorizzazione Unica contengono la clausola di decadenza dell’Autorizzazione laddove uno dei predetti requisiti dovesse venir meno.
In caso di voltura dell’Autorizzazione Unica (es. per cessione ramo d’azienda), il provvedimento di voltura è subordinato alla verifica sul possesso da parte del nuovo soggetto di tutti i requisiti sopra descritti.
I procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente, sono regolati dalla presente disciplina.
Restano esclusi dal campo di applicazione della presente disciplina gli impianti proposti dai Comuni e dalle loro forme associative regolarmente costituite, dalle società partecipate totalmente da Enti Locali, ovvero dalle società ed enti che siano soggetti al controllo analogo da parte degli Enti Locali”.
In allegato la Delibera