Con la sentenza n. 248/2022 pubblicata l'11 febbraio, il Tar Puglia ha accolto il ricorso presentato da una società contro una serie di atti della Regione Puglia, tra cui la determinazione n. 391 del 23.12.2020, con la quale il Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali ha concluso il procedimento attivato (ai sensi dell’art. 27 bis del d.lgs. n. 152/2006) rilevando che: <<sulla base della determinazione dirigenziale del Servizio Via/Vinca n. 365/2020 non sussistono le condizioni per il rilascio del provvedimento unico regionale per il progetto di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare di potenza complessiva pari a 6,6 MW, denominato “RFVP60A”, da realizzare nel Comune di Salice Salentino e San Pancrazio ... e che pertanto il procedimento in oggetto è archiviato>>.
Nella sentenza il Tar Lecce ha osservato che “le Amministrazioni investite del parere hanno affermato il contrasto del progetto con il punto 4.4.1 del PPTR, il quale riguarda tuttavia l’installazione di impianti fotovoltaici, ma non anche quelli agro-fotovoltaici, di nuova generazione, successivi al PPTR, che pertanto, per un evidente principio di successione di eventi, non ne ha potuto tener conto.
In particolare, mentre nel caso di impianti fotovoltaici tout court il suolo viene reso impermeabile, viene impedita la crescita della vegetazione e il terreno agricolo, quindi, perde tutta la sua potenzialità produttiva, nell’agri-fotovoltaico l’impianto è invece posizionato direttamente su pali più alti e ben distanziati tra loro, in modo da consentire la coltivazione sul terreno sottostante e dare modo alle macchine da lavoro di poter svolgere il loro compito senza impedimenti per la produzione agricola prevista. Pertanto, la superficie del terreno resta permeabile, raggiungibile dal sole e dalla pioggia, e utilizzabile per la coltivazione agricola”.
“Per tali ragioni”, conclude il Tar Puglia, “a differenza che in precedenti di questa Sezione, in cui oggetto del progetto era rappresentato da impianti fotovoltaici (cfr, da ultimo, TAR Lecce, sent. n. 96/2022), è in questo caso evidente l’illegittimità degli atti impugnati, i quali hanno posto a base decisiva del divieto il presunto contrasto del progetto con una normativa tecnica (il contrasto del progetto con le previsioni di cui agli artt. 4.4.1 PPTR) inconferente nel caso di specie, in quanto dettata con riferimento agli impianti fotovoltaici, ma non anche con riferimento agli impianti agro-fotovoltaici, nei termini testé descritti”.
Il testo completo della sentenza è disponibile in allegato.