Con la sentenza 1216/2018 pubblicata il 28 febbraio, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha precisato che il rito speciale c.d. “superaccelerato” di cui all’art. 120, commi 2 bis e 6 bis, c.p.a., non si applica se oggetto di gravame è non soltanto l’ammissione della controinteressata ma anche il provvedimento di aggiudicazione, dovendo tale rito essere applicato solo nei casi in cui risulti una netta distinzione tra fase di ammissione/esclusione e fase di aggiudicazione.
Palazzo spada ha chiarito che, in sede di gara pubblica, ricorre l’avvalimento c.d. di garanzia nel caso in cui l’ausiliaria metta a disposizione dell’ausiliata la propria solidità economica e finanziaria, rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento: tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario e, in particolare, il fatturato globale o specifico.
Invece, ricorre l’avvalimento c.d. tecnico od operativo nel caso in cui l’ausiliaria si impegni a mettere a disposizione dell’ausiliata le proprie risorse tecnico – organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto di appalto: tale è l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di capacità tecnico – professionale tra i quali, ad esempio, la dotazione di personale.