Il Tar Sicilia (sezione staccata di Catania), con la sentenza n. 122/2017 pubblicata il 20 gennaio, ha affermato che in sede di gara pubblica, ai fini del contenuto del contratto di avvalimento, si deve ritenere a tutt'oggi in vigore la previsione del comma 1 dell’art. 88 del d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 secondo cui il contratto di avvalimento “deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: a) oggetto: le risorse e i mezzi prestati in modo determinato e specifico”. Ciò in quanto non sono ancora entrati in vigore i “pertinenti atti attuativi” - previsti dall’art. 217, comma 1, lett. u) n. 1, del nuovo Codice dei contratti - ai quali è subordinata la cedevolezza delle disposizioni del regolamento al previgente Codice dei contratti (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163).
Il Tar Catania ha inoltre precisato che in sede di gara pubblica, ai fini del contenuto del contratto di avvalimento, occorre distinguere fra requisiti generali (requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico-organizzativo) e risorse, per le quali soltanto si giustifica l’esigenza di una messa “a disposizione” in modo specifico, con la conseguenza che il contratto di avvalimento dovrà per ciò stesso essere ad oggetto necessariamente determinato, piuttosto che semplicemente determinabile.
I giudici amministrativi siciliani hanno infine affermato l'illegittimità del provvedimento con il quale la stazione appaltante esclude un concorrente dalla gara per il fatto che nel contratto di avvalimento manca l’assunzione della solidarietà, tra concorrente e ausiliario, del vincolo in punto di solidarietà, senza che sia stato indicato il motivo per il quale non è stata ritenuta sufficiente l’eterointegrazione del contratto in base al combinato disposto degli artt. 89, comma 5, nuovo Codice appalti e 1374 del Codice civile.