In tema di avvalimento, ricorda la quarta sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.880/2016 depositata il 3 marzo, “la giurisprudenza di questo Consesso ha ripetutamente affermato l’esigenza, ricavata dalle disposizioni dell’art. 49” del Codice Appalti, “che il contratto in parola rechi una esplicita ed esauriente indicazione del relativo oggetto, in particolare che le risorse ed i mezzi da prestare alla ditta ausiliata siano indicati in modo determinato e specifico”.
Palazzo Spada però osserva che “l’intensità del dovere di specificazione, sulla base di una lettura complessiva dello stesso art. 49, può essere diversamente determinata, atteso che tale norma richiama in più punti la possibilità che la “lex specialis concursus” rechi una disciplina del contenuto del contratto di avvalimento “in relazione ad una specifica gara” (comma 1 dell’art. 49) o con specifico riguardo alle “risorse necessarie” (comma 2 lett. f del medesimo articolo) per l’appalto”.
VERIFICA NECESSARIA ANCHE IN CASO DI AVVALIMENTO INFRAGRUPPO. Il Consiglio di Stato precisa che la verifica se la scelta di avvalersi di altra ditta risponda ai criteri generali richiesti dall’art. 49 “è necessaria anche in caso di avvalimento infragruppo in consorzio stabile che non esime da tale osservanza, in applicazione del principio di completezza che regola l’offerta d’appalto a fronte di sempre possibili carenze di capacità presentate dalle ditte componenti il gruppo”.