È legittima l’aggiudicazione di una gara di appalto ad un concorrente che ha fatto ricorso all’istituto dell’avvalimento infragruppo societario ai sensi dell’art. 89, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (nuovo Codice Appalti) dimostrando l’avvalimento con una semplice dichiarazione unilaterale e non con il relativo contratto. Trattandosi di avvalimento infragruppo societario è, infatti, sufficiente che l’impresa capogruppo dimostri, anche con una dichiarazione, il legame societario intercorrente tra essa stessa e l’impresa ausiliaria.
Lo ha affermato il Tribunale Regionale di Giustizia Amministrativa di Bolzano nella sentenza n. 99/2017 pubblicata il 14 marzo.
Richiamando la giurisprudenza in tal senso formatasi nella vigenza della disciplina dettata dal vecchio Codice dei contratti pubblici (d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163), il Trga Bolzano ha chiarito che la ragione di questa semplificazione sta nel fatto che nell’ambito dell’avvalimento infragruppo l’obbligo dell’impresa ausiliaria controllata di mettere a disposizione dell’impresa concorrente controllante le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, è dovuto proprio al controllo direzionale societario tra capogruppo e partecipata, che può essere comprovato da una dichiarazione unilaterale attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.