Nella Gazzetta ufficiale n. 308 del 29 dicembre è stato pubblicato un comunicato dell'Agenzia delle entrate che riporta l’elenco dei Comuni con gli aggiornamenti delle banche dati catastali relativi alle variazioni colturali sulle particelle agricole.
Inoltre, nello stesso numero della GU è pubblicato anche il decreto 19 dicembre 2021 del Ministero dell'economia che conferma per il 2021 le percentuali di compensazione per la detrazione forfetizzata dell’Iva, applicate alla cessione di legname da ardere, escluso quello tropicale.
VARIAZIONI COLTURALI. L’Agenzia delle entrate mette a disposizione, come ci informa il comunicato pubblicato ieri, l’elenco dei Comuni che hanno aggiornato le banche dati catastali, tenendo conto delle dichiarazioni presentate dagli operatori agricoli nel corso del 2021 agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell'erogazione dei contributi agricoli e messe a disposizione dall'Agea, l’agenzia per le erogazioni in agricoltura.
Gli aggiornamenti si riferiscono alle variazioni di tipologia colturale avvenute sulle singole particelle relative ai terreni agricoli; le modifiche colturali determinano, tra l’altro, l’adeguamento del reddito agrario e di quello dominicale dei terreni.
Gli agricoltori che nel corso dell’anno cambiano tipo di coltivazione su un terreno devono comunicarlo (articolo 30 del Tuir) al competente ufficio provinciale-Territorio dell’Agenzia delle entrate, utilizzando l’apposito Software DOCTE 2.0 oppure presentando la dichiarazione cartacea con l’apposito modello. Sono esentati dalla comunicazione i soggetti che hanno già dichiarato le modifiche a uno degli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli previsti dalla Pac, la Politica agricola comunitaria.
Nell’elenco allegato al comunicato i Comuni sono riportati in ordine alfabetico, raggruppati per provincia; per ogni ente locale sono consultabili le singole particelle, o loro porzioni, messe a coltura diversa. Per ogni particella modificata sono indicati la qualità catastale, la classe, la superficie, i redditi dominicale e agrario e, dove presente, il simbolo di deduzione.
La lista è consultabile, per i 60 giorni successivi alla pubblicazione in Gazzetta del comunicato dell’Agenzia delle entrate:
- presso le competenti Direzioni provinciali e gli uffici provinciali-Territorio dell’Agenzia delle entrate
- nei Comuni interessati
- per mezzo del servizio di consultazione online sul sito dell’Agenzia.
Nel caso in cui i soggetti interessati riscontrassero incongruenze tra il tipo di coltura comunicato e quello che risulta nella banca dati, potranno presentare ricorso alla Commissione tributaria provinciale competente per il territorio, entro 120 giorni dalla pubblicazione dell’elenco in Gazzetta. Gli utenti possono segnalare eventuali incongruenze tra le informazioni da loro dichiarate e quelle presenti nella banca dati del Catasto terreni, anche mediante una richiesta di rettifica ovvero presentando istanza di autotutela (che comunque non interrompe o sospende il termine per la presentazione del ricorso) utilizzando l’apposito modulo.
IVA FORFETARIA SUL LEGNAME. Il decreto 19 dicembre 2021 del Mef conferma per il 2021 le stesse percentuali di compensazione del 2020, per la detrazione forfetizzata dell’Iva (prevista dal regime speciale disposto con l’articolo 34 del Dpr n. 633/1972), applicate alla cessione di legno e legna da ardere, escluso quello tropicale.
Il regime speciale permette che alle cessioni di alcuni prodotti agricoli e ittici indicati nella prima parte della Tabella A allegata a Dpr n. 633/72, effettuate dai produttori agricoli, si applichi una detrazione forfettizzata all’Iva dovuta, pari alle percentuali di compensazione stabilite con appositi decreti per le singole categorie di prodotti.
Nel caso specifico le percentuali confermate sono quelle già pubblicate con il decreto del 5 febbraio 2021 del Mef, che portava al 6,4% la percentuale di detrazione relativa ai prodotti distinti nella tabella A con i numeri:
- 43, legna da ardere in tondelli, ceppi, ramaglie o fascine; cascami di legno compresa la segatura
- 45, legno semplicemente squadrato, escluso il legno tropicale.