L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un procedimento nei confronti della società Telecom Italia S.p.A. (TI) per accertare possibili violazioni all’art. 102 TFUE. Secondo le informazioni acquisite dall’Autorità, TI avrebbe posto in essere una pluralità di condotte volte a perseguire due obiettivi lesivi della concorrenza:
- ostacolare lo svolgimento delle procedure di gara indette da Infratel Italia per la copertura con reti FTTH delle aree bianche, in modo da preservare la posizione monopolistica storicamente detenuta in tali territori ed evitare l’ingresso di nuovi operatori concorrenti;
- accaparrarsi preventivamente la clientela sul nuovo segmento dei servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda ultralarga, anche con politiche commerciali anticoncorrenziali (prezzi non replicabili, lock-in). In tal modo, TI conseguirebbe un duplice scopo: sul mercato al dettaglio, rendere meno contendibile la propria base di clientela nel processo di migrazione alle offerte a banda ultralarga; sul mercato all’ingrosso, scoraggiare e rendere meno profittevole gli investimenti nelle nuove reti.
In particolare, la strategia di Telecom Italia, volta a rallentare lo svolgimento delle gare indette da Infratel Italia S.p.A. per la copertura con reti a banda ultralarga delle aree a fallimento di mercato del territorio nazionale, si sarebbe articolata in un complesso di condotte che potrebbero unitariamente configurare un’ipotesi di abuso del diritto, ossia di esercizio distorto e anticoncorrenziale di una serie di diritti astrattamente riconosciuti in capo alla stessa TI. Infatti, nel corso dell’espletamento delle gare indette da Infratel Italia S.p.A., TI avrebbe annunciato una modifica dei piani di investimento rispetto a quanto comunicato alla stessa Infratel nel corso della consultazione pubblica svolta per l’individuazione delle aree a fallimento di mercato. In tal modo, TI avrebbe tentato di rimettere in discussione la classificazione delle aree in cui è stato suddiviso il territorio nazionale, dichiarando l’intenzione di investire comunque nelle aree bianche. La revisione del piano di investimento sarebbe stata comunicata nonostante fossero già in corso le procedure di gara predisposte per le aree bianche del territorio e successivamente alla decisione della Commissione europea di approvazione, ai sensi della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, della misura di intervento diretto proposta dal Governo (Decisione della Commissione europea (SA.41647) del 30 giugno 2016, in G.U.U.E [2016] C258/4). La strategia di TI per rallentare lo svolgimento delle gare sarebbe stata condotta anche attraverso la proposizione di numerosi ricorsi e segnalazioni ad autorità giudiziarie e amministrative. Rallentando le procedure di selezione dei soggetti incaricati di realizzare le reti a banda ultralarga nelle aree bianche, TI potrebbe ostacolare lo sviluppo di forme di concorrenza infrastrutturale e l’entrata di nuovi concorrenti.
Per quanto concerne le offerte commerciali di servizi di telecomunicazioni a banda ultralarga, l’Antitrust valuterà se le condizioni tecniche ed economiche in esse contenute siano tali da vincolare il cliente al contratto di fornitura di TI per un lungo periodo (lock-in) e con prezzi non replicabili da parte degli operatori alternativi. Tale condotta potrebbe risultare idonea a restringere indebitamente lo spazio di contendibilità della clientela residuo per gli operatori concorrenti, limitando la concorrenza nel mercato per i servizi di telecomunicazioni al dettaglio a banda ultralarga, proprio in una fase in cui una competizione vigorosa sarebbe particolarmente auspicabile.
L'avvio del procedimento è stato notificato ieri nel corso di ispezioni effettuate dall'Antitrust in collaborazione con il Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza.