Se il bando di gara prevede affidamenti di attività anche solo parzialmente riconducibili a quelle a rischio infiltrazioni mafiose, l’operatore economico è tenuto a richiedere l’iscrizione alle white list della prefettura, mentre la stazione appaltante è obbligata ad accertare che l’impresa che partecipa alla gara risulti iscritta alla lista. Lo chiarisce l’Anac nel Comunicato del presidente Giuseppe Busia del 17 gennaio 2023 (in allegato).
Nel corso dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità, sono infatti emerse delle criticità riguardo all’obbligo dell’iscrizione alla cosiddetta white list, ossia l’elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa, nei casi in cui le attività maggiormente esposte non siano l’oggetto principale della gara ma costituiscano attività secondarie o accessorie alla prestazione oggetto dell’appalto.
I REQUISITI PER L'ISCRIZIONE. “Ragionare diversamente – si legge nel Comunicato del presidente - porterebbe all’elusione del sistema dei controlli antimafia e della ratio che ne costituisce il fondamento poiché lo svolgimento dell’attività oggetto dell’affidamento sarebbe reso possibile solamente attraverso l’espletamento di attività a rischio di infiltrazione mafiosa”.
Anac ricorda che il requisito dell’iscrizione alle white list deve essere posseduto al momento della partecipazione alla procedura di gara e che la mancata iscrizione (o la mancata dichiarazione di aver presentato idonea domanda di iscrizione) determina l’inammissibilità dell’impresa e la sua esclusione dalla gara. Si tratta di un requisito a presidio di diritti e principi di ordine costituzionale, come la salvaguardia dell’ordine pubblico, della concorrenza e del buon andamento della Pubblica Amministrazione e non può essere derogato dalla stazione appaltante nell’elaborazione dei documenti di gara.
CHI DEVE ISCRIVERSI. L'iscrizione alla white list, precisa ancora Anac, dovrà essere posseduta soltanto dal soggetto che effettivamente svolgerà la prestazione rientrante nell’elenco di quelle a rischio infiltrazione: potrà essere l'appaltatore, un’impresa del raggruppamento temporaneo verticale, il subappaltatore o il subaffidatario. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese orizzontale, il requisito dell’iscrizione all’elenco in parola deve essere posseduto da tutti i componenti del raggruppamento.
È la legge Severino, la 190 n.2012, a definire le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa: si tratta di estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti; confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume; noli a freddo di macchinari; fornitura di ferro lavorato; noli a caldo; autotrasporti per conto di terzi; guardiania dei cantieri, servizi funerari e cimiteriali; ristorazione, gestione delle mense e catering; servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, e le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.