Con la sentenza n. 4440/2015 depositata il 23 settembre, la quinta sezione del Consiglio di Stato ha sostenuto che le stazioni appaltanti “possono discrezionalmente fissare requisiti di partecipazione più rigorosi e restrittivi rispetto a quelli previsti dalla normativa in materia”.
Ciò “con riguardo alla peculiarità dell’appalto, nell’esercizio del potere dovere di adottare le misure più adeguate, opportune e congrue per il perseguimento dell’interesse pubblico”.
ILLEGITTIMI SOLO GLI ADEMPIMENTI ILLOGICI, SPROPORZIONATI E NON RISPONDENTI A FINALITÀ DI INTERESSE PUBBLICO. Requisiti più restrittivi di quelli previsti dalla legge vanno considerati illegittimi solo se comportano “adempimenti illogici e sproporzionati e non rispondenti a finalità di interesse pubblico”.