Si è chiuso alle ore 17,00 del 22 settembre scorso il bando aperto il 25 giugno scorso dal ministero dell'Ambiente per la presentazione delle istanze per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato (0,25% di interesse), a valere sul Fondo Kyoto, di interventi volti all’incremento dell’efficienza energetica degli edifici scolastici.
Su 350 milioni di euro di risorse stanziate, il ministero dell'Ambiente ha registrato 248 richieste per 610 interventi, pari complessivamente a un costo di 110 milioni.
AVVIATA L'ISTRUTTORIA. Il bando era riservato ai soggetti pubblici proprietari di immobili destinati all’istruzione scolastica, ivi inclusi gli asili nido, e all’istruzione universitaria, all’alta formazione artistica, musicale e coreutica. Possono beneficiare dei finanziamenti agevolati anche i fondi di investimento chiusi (costituiti ai sensi dell’articolo 33, comma 2, del decreto legge 6 luglio 2001, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 e s.m.i.).
Le modalità di accesso al bando, di concessione e di erogazione dei finanziamenti a tasso agevolato, sono contenute nel Decreto n. 66 del 14 aprile 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 109 del 13 maggio 2015.
RICHIESTO MIGLIORAMENTO DEL PARAMETRO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA DELL’EDIFICIO DI ALMENO DUE CLASSI. Gli interventi di riqualificazione energetica ed efficientamento dovranno conseguire, entro 3 anni dalla data di inizio dei lavori, un miglioramento del parametro dell’efficienza energetica dell’edificio di almeno due classi rispetto al momento di presentazione della domanda.
ENTRO QUANTO TEMPO DEVONO ESSERE ULTIMATI I LAVORI. I lavori devono essere portati a termine entro 3 anni dalla data di inizio, contestualmente con il rilascio della certificazione energetica che attesti il passaggio di due classi energetiche dell’edificio soggetto ad intervento. Qualora l’edificio soggetto ad intervento si trovi già in una classe energetica che renda impossibile l’avanzamento delle due classi, è richiesto il raggiungimento della miglior classe energetica possibile, ai sensi di quanto previsto dalla normativa di settore vigente al momento di presentazione della domanda.
CERTIFICAZIONI ENERGETICHE. Entrambe le certificazioni energetiche dell’edificio, ex ante ed ex post, devono essere rilasciate da un organismo tecnico abilitato, così come individuato ai sensi del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 75. Tale organismo non deve essere coinvolto direttamente nella progettazione e/o esecuzione dell’intervento oggetto di finanziamento agevolato.
Per gli interventi relativi alla misura a) analisi, monitoraggio, audit e diagnosi energetica, non è richiesto il miglioramento di due classi della prestazione energetica dell’edificio, e non è richiesta né la certificazione energetica ex ante né la certificazione ex post.
CUMULABILITÀ CON IL CONTO TERMICO. I finanziamenti agevolati sono cumulabili con il Conto Termico.