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Bando indagini diagnostiche solai scuole, rilevate irregolarità negli affidamenti

Molte amministrazioni hanno scelto di affidare le attività solo agli operatori economici escludendo i professionisti tecnici. La Consulta degli ingegneri siciliani chiede l'intervento del Miur

mercoledì 23 marzo 2016 - Redazione Build News

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La Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia ha segnalato al Ministero dell'Istruzione delle irregolarità riguardo all'avviso pubblico per il finanziamento in favore di enti locali di indagini diagnostiche dei solai degli edifici scolastici pubblici, pubblicato con prot. n. 12812 del 15/10/2015 e successive linee guida I.D.E.S. n. 0634 del 07/01/2016.

È stato rilevato che molte amministrazioni hanno inteso affidare esclusivamente ai soli operatori economici (società, ditte e/o laboratori specializzati nel settore), iscritti alla Camera di Commercio, le attività previste nel bando, a partire dall’indicazione contenuta nelle linee guida al punto 2) Modalità di affidamento delle indagini, secondo cui “l'affidamento può avvenire in favore sia di libero professionista che di società specializzata, la scelta è rimessa alla discrezionalità della stazione appaltante sulla base delle indagini da effettuare”.

Secondo la Consulta degli ingegneri siciliani “molti degli affidamenti in questione risultano palesemente irregolari perché in violazione con la normativa vigente e in aperto contrasto con i canoni dettati dall’ANAC e dunque affetti da illegittimità insanabile, trattandosi in maniera evidente di servizio di ingegneria-architettura, ovvero e più compiutamente di attività rientranti nella “Categoria di servizi n. 12: Servizi attinenti all’architettura ed all’Ingegneria, anche integrata, servizi attinenti all’urbanistica ed alla paesaggistica; servizi affini di consulenza scientifica e tecnica; servizi di sperimentazione tecnica ed analisi.” di cui all’allegato II A – elenco dei servizi di cui all’articolo 20 e 21, del Codice dei contratti; e che il corrispettivo complessivo del servizio posto a base di gara (ovvero la porzione relativa alla prestazione professionale sottesa) non appare determinato in aderenza alle modalità di cui all’articolo 262 del DPR n.207/2010 nel combinato disposto con la normativa intervenuta in materia; fatte salve più gravi violazioni discendenti dalla non corretta individuazione della soglia di affidamento, la sua corretta imputabilità ad una determinata fascia di importo e la conseguente esatta individuazione della procedura di gara”.

La Consulta degli Ordini degli ingegneri della Sicilia chiede pertanto al Miur “direttamente e attraverso la mediazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri, un intervento dirimente sulla materia, una pronta modifica delle linee guida I.D.E.S., ovvero una loro puntale precisazione nel senso indicato che elimini gli eccessivi, ingiustificati margini di discrezionalità concessi, ed una attenta verifica delle procedure messe in atto dalle amministrazioni destinatarie dei fondi in parola”.

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