Il Consiglio dell’Autorità nazionale anticorruzione, nella seduta del 5 settembre scorso, ha deliberato di pubblicare un chiarimento sulla clausola del punto 7.1 del Bando – tipo n. 1, avente ad oggetto l’affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria, relativa ai requisiti di idoneità professionale per la partecipazione alla gara.
L'Anac ha chiarito che “la previsione di cui al punto 7.1 lett. b) del Bando – tipo n. 1, che richiede l’iscrizione a registri o albi, diversi da quelli della Camera di Commercio, è da intendersi riferita sia ad abilitazioni specifiche ulteriori (ad. es. Albo Nazionale Gestori Ambientali), sia all’iscrizione ad altri registri o albi (ad es. registri regionali/provinciali del volontariato o al Registro unico nazionale del Terzo settore), qualora la stazione appaltante, valutato il relativo mercato di riferimento, preveda la partecipazione alla gara di quei soggetti ai quali la legislazione vigente non imponga, per l’espletamento dell’attività oggetto di gara, l’iscrizione alla Camera di Commercio”.
Questo chiarimento al Bando-tipo n. 1 è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Autorità.
In allegato la Deliberazione Anac n. 767 del 5 settembre 2018