Il Consiglio dell'Autorità anticorruzione, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare due rilevanti chiarimenti in merito all'applicazione del "Bando-tipo" n. 3 sugli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura. I chiarimenti recepiscono positivamente anche alcune segnalazioni formulate dall'Ufficio legale e legislativo OICE, vagliate con attenzione dagli Uffici dell'Autorità e ritenute meritevoli di attenzione ed intervento al fine di evitare inutili contenziosi.
Le segnalazioni OICE sono state dettate da interpretazioni non corrette emerse dall'esame di alcuni disciplinari di gara pubblicati in questi tre mesi di applicazione del bando-tipo che, peraltro, stanno dando adito a contenziosi e ad illegittime restrizioni della concorrenza.
Si riporta di seguito il primo chiarimento riferito ai "due servizi di punta" (punto 7.4 del Bando-tipo"), da cui si evince anche che è assolutamente vietato chiedere ad un solo componente del raggruppamento il possesso dei requisiti di punta:
"Con riferimento al requisito dei "due servizi di punta", di cui al punto 7.4, il divieto di frazionamento riguarda il singolo servizio di ogni "coppia di servizi" di punta relativi alla singola categoria e ID che deve essere espletato da un unico soggetto. Pertanto, come già indicato nella nota illustrativa al bando tipo n. 3 (punto 7 pag. 11), nel singolo ID, i due servizi di punta possono essere svolti sia da un unico soggetto sia da due soggetti diversi del raggruppamento - mai da tre o più soggetti visto il divieto di frazionamento - per un importo complessivo pari a quello richiesto dagli atti di gara nel singolo ID. Per i diversi ID, per cui sono richiesti i servizi di punta, deve essere consentita la dimostrazione del requisito anche da parte di differenti componenti del raggruppamento; non è esigibile, infatti, la dimostrazione del requisito per tutte le ID da parte di un solo componente del RTP (ovvero dai due previsti in base alla seconda opzione contemplata nel Bando tipo). Nei raggruppamenti verticali, invece, ciascun componente deve possedere i doppi servizi di punta in relazione alle prestazioni che intende eseguire, con l'eccezione dei due servizi di punta attinenti alla categoria prevalente che devono essere posseduti dalla mandataria".
Sul possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 l'ANAC chiarisce che è legittimo che un operatore economico, in possesso di requisiti anche in misura superiore alla mandataria, partecipi come mandante "spendendo" solo parte dei suoi requisiti. Ecco il testo integrale del chiarimento:
"Il Consiglio dell'Autorità, nella seduta del 14 novembre 2018, ha deliberato di pubblicare il seguente chiarimento: «Il possesso dei requisiti in misura maggioritaria da parte della mandataria di cui al punto 7.4 deve essere inteso come tale in relazione ai requisiti richiesti dalla lex specialis di gara, a prescindere dagli importi totali posseduti. L'operatore economico, in possesso dei requisiti per essere mandatario del RTP, che voglia partecipare al raggruppamento invece quale mandante, potrà spendere soltanto una parte dei requisiti posseduti, inferiori a quelli spesi dal concorrente che intende svolgere il ruolo di mandataria, in tal modo salvaguardando il principio del possesso dei requisiti in misura maggioritaria in capo a quest'ultima".