Efficientamento energetico

Basilicata, in vigore le restrizioni al mini eolico

Pubblicata sul Bur la nuova legge regionale sulle rinnovabili che tra l'altro definisce i limiti all’utilizzo della Pas sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici

martedì 12 settembre 2017 - Redazione Build News

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Sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 36 dell'11 settembre 2017 è pubblicata la legge regionale n. 21 dell’11 settembre 2017 denominata «Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 19 gennaio 2010, n. 1 “Norme in materia di energia e piano di indirizzo energetico ambientale regionale - D. Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 - legge regionale n. 9/2007”; 26 aprile 2012, n. 8 “Disposizioni in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili” e 30 dicembre 2015, n. 54 “Recepimento dei criteri per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili ai sensi del D.M. 10 settembre 2010”.»

Approvata lo scorso 5 settembre dal Consiglio regionale a maggioranza (con 15 voti favorevoli di Pd, Pp, M5s, Udc, Gm, Psi e 1 astensione del Pdl-Fi), la legge n. 21/2017 della Basilicata – in vigore da oggi 12 settembre 2017 - prevede nuove aree e siti noi idonei all’installazione di fonti rinnovabili, che si aggiungono a quelli già previsti dalla legge regionale n. 54/2015.

Sono integrati anche i criteri concernenti il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio degli impianti da fonti di energia rinnovabili da 0 ad 1 MW. Quanto alle procedure autorizzative, si è deciso di restringere l’utilizzo della procedura abilitativa semplificata (Pas) agli impianti fino a 200 kW. Inoltre, sono stati definiti i limiti all’utilizzo della Pas, sia per gli impianti fotovoltaici che per quelli eolici.

La nuova legge regionale disciplina anche le prescrizioni in merito agli impianti con potenza minore ai limiti stabiliti dalla tabella A dell’articolo 12 comma 5 del Decreto legislativo 387/2003 cioè 60 kW (minieolico).

Le nuove norme si applicano a tutti i procedimenti in corso alla data del 12 settembre 2017 di entrata in vigore della legge.

Il consiglio regionale ha approvato all’unanimità un ordine del giorno collegato alla legge che impegna la Giunta a sollecitare i Comuni perché verifichino il rispetto della norma di cui all'art. 6, comma 3, della legge regionale n. 8/2012, che non consente la procedura semplificata in presenza di impianti minieolici che fanno capo ad un unico centro decisionale, e “ad avviare ogni azione possibile per invitare i Comuni a predisporre entro 30 giorni dall’approvazione del disegno di legge, per il proprio territorio di competenza, l’individuazione di ulteriori aree e siti da attenzionare per il corretto inserimento nel paesaggio e sul territorio delle tipologie di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili”.

LA SENTENZA DEL TAR. "Abbiamo approvato una legge importante, che fa chiarezza sul mini eolico e definitivamente pone vincoli e norme in grado di evitare aggressioni al territorio e tutelare salute e qualità della vita dei cittadini", ha commentato il consigliere regionale del Pd, Vito Santarsiero. "Si chiude un percorso aperto dalla legge 54/2015 e dopo la sentenza del Tar che ha rigettato le norme emesse dalla Giunta, senza tentennamenti e immediatamente si è ritornati in un Consiglio straordinario per approvare con legge la normativa sulla realizzazione di impianti di energia rinnovabile fino a 1000 kW."

"Resta il fatto che – ha aggiunto Santarsiero - una normativa non completa e la mancanza di controlli ha determinato nella nostra regione e nella città di Potenza una situazione di grave danno al paesaggio e di grave danno ai cittadini".

"Rispetto a ciò – ha concluso - resta la necessità di verificare la piena legittimità di quanto realizzato, in tale direzione con l'ordine del giorno approvato si è chiesto alle amministrazioni comunali di verificare il rispetto di una norma in vigore dal 2012 che vieta la procedura semplificata in presenza di più generatori riconducibili ad un unico soggetto per potenze superiori a 200watt, tenendo peraltro conto che la norma nazionale chiede altresì di verificare il rispetto di norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie".

RESTRIZIONI PER IL MINI EOLICO. Il consigliere regionale Romaniello del Gruppo misto ha espresso “soddisfazione per l’approvazione delle modifiche apportate alla Legge che rende più stringente l’istallazione degli impianti di produzione di energia eolica” e sottolinea in particolare che “grazie all’approvazione di un suo emendamento, le restrizioni si applicheranno anche alle domande già presentate il cui iter istruttorio non è ancora completato”.

Romaniello ha spiegato che "si è dovuto prendere atto che il proliferare degli impianti eolici sul territorio della Basilicata è stato determinato dagli enormi ritardi della Regione nell’approvazione del Piano paesaggistico regionale e della definizione delle cosiddette aree idonee e non idonee avvenute con la Legge n. 54 del 2015”.

L'esponente lucano di Art.1 - Mdp ha ricordato, inoltre, che “con l’approvazione del Piear (Piano Energetico Regionale) si erano stabiliti i tetti di produzione di energia rinnovabili delle diverse fonti che, anche a seguito della assenza di un puntuale monitoraggio da parte della Regione in collaborazione con i Comuni, sono stati ampiamente superati, anche perché nella precedente legislatura, con l’approvazione del disciplinare, la Giunta allora in carica non tenne assolutamente conto delle osservazioni inviatele alla stessa dalla terza Commissione consiliare permanente. Si può certamente dire – sostiene Romaniello - che in tale occasione prevalse la posizione delle lobbies del settore”.

Il mini eolico, immaginato per garantire l’autoconsumo – ha aggiunto il consigliere - è stato utilizzato da alcuni operatori, attraverso sotterfugi, per aggirare le norme che prevedono la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) ben più stringente rispetto alla semplice comunicazione di inizio attività prevista per le piccole produzioni di energia. Con l’approvazione dell’emendamento è stata respinta la richiesta di posticipare i termini per l’applicazione della legge e far concludere i procedimenti in atto, impedendo in questo modo ai Comuni di condizionare l’eventuale autorizzazione, come invece consente la norma approvata dal Consiglio regionale”.

In allegato la legge n. 21/2017 della Basilicata

Leggi anche: “Eolico in Basilicata, slitta l'ok al Ddl proposto dalla Giunta dopo la sentenza del Tar

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