La quarta sezione del Consiglio di Stato, con l'ordinanza n. 708/2019 depositata il 28 gennaio, ha sospeso il suo giudizio su una serie di appelli proposti da una società e ha rimesso alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea tre questioni pregiudiziali, riguardanti l'applicazione dei benefici della priorità di dispacciamento e dell’esonero dei certificati verdi agli impianti di cogenerazione non ad alto rendimento.
Secondo la Sezione di Palazzo Spada occorre verificare:
a) la compatibilità con quanto previsto dalla Direttiva 2004/8/CE, degli artt. 3 e 6, d.lgs. 8 febbraio 2007, n. 20, laddove gli stessi possano essere interpretati nel senso di consentire il riconoscimento dei benefici di cui al d.lgs. n. 79 del 1999 (in particolare, di cui all’art. 11, e di cui alla Delibera 19 marzo 2002 n. 42/02 dell’Autorità dell’energia elettrica e del gas, delibera che della disposizione precedente costituisce attuazione), anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento, anche oltre il dicembre 2010;
b) la compatibilità della normativa indicata su a) – se ed in quanto la si possa ritenere applicabile anche ad impianti di cogenerazione non ad alto rendimento oltre il dicembre 2010 – con l’art. 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea (TFUE), in quanto possa essa costituire “aiuto di Stato”, e dunque porsi in contrasto con il principio della libera concorrenza;
c) specularmente a quanto esposto sub a) e b), ed in considerazione di quanto espressamente prospettato dall’appellante, se corrisponda ai principi di eguaglianza e non discriminazione del diritto comunitario una normativa nazionale che consenta la permanenza del riconoscimenti dei regimi di sostegno alla cogenerazione non CAR fino al 31 dicembre 2015; tale potendo essere l’interpretazione del diritto interno italiano per effetto del n. 1 della lett. c) del comma 11, art. 25, d.lgs. 3 marzo 2011 n. 28, che abroga le norme richiamate dell’art. 11, d.lgs. 79 del 1999 a far tempo dal 1 gennaio 2016, anzi ora fino al 19 luglio 2014 (per effetto dell’art. 10, comma 15, d.lgs. 4 luglio 2014 n. 102).
In allegato l'ordinanza n. 708/2019 del Consiglio di Stato