Nella disciplina applicabile agli investimenti in beni strumentali c’è una data spartiacque: il 15 novembre 2020. Per i pagamenti effettuati entro tale data, infatti, si può usufruire solo dei meno vantaggiosi tax credit previsti dalla Legge 160/2019. Per i pagamenti successivi invece, dal 16 novembre 2020 al 30 giugno 2021, scatta il credito d’imposta più elevato previsto dalla legge di Bilancio 2021, se l’acconto (inferiore al 20% del totale dell’ordine) è pagato dopo il 15 novembre, anche in presenza di ordini precedenti.
Questo aspetto fiscale è stato chiaro dall’Agenzia delle entrate prima con la circolare 9/E/2021 e successivamente con le risposte ad interpello 602 e 603 del 17 settembre 2021. La regola transitoria, con due discipline che si sovrappongono, si applica per gli investimenti effettuati fino al 31 giugno 2021.
Successivamente, quindi dal 1 luglio 2021, il tax credit previsto resta soltanto quello della legge 178/2020 anche se risulta “prenotato” con ordine e acconto del 20% entro il 15 novembre. L’Agenzia ha inoltre ricordato che l’effettivo utilizzo del credito, quindi la possibile compensazione decorre dall’entrata in funzione del bene, ovvero dalla sua interconnessione per i Beni 4.0 (Industria o Transizione 4.0).
Franco Metta
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