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Biocombustibili e carburanti rinnovabili: nuove regole per la certificazione della sostenibilità

Dal 27 agosto è in vigore il decreto 7 agosto 2024 del MASE (di concerto con il MASAF) che rinnova la disciplina in materia di sostenibilità di biocarburanti, bioliquidi, biogas, biometano e biomassa solida

lunedì 9 settembre 2024 - Redazione Build News

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Sulla Gazzetta Ufficiale Serie generale n. 199 del 26 agosto è pubblicato il decreto 7 agosto 2024 recante “Istituzione del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili, della certificazione dei carburanti rinnovabili di origine non biologica e di quella dei carburanti da carbonio riciclato”.

Il provvedimento, emanato dal MASE (Ambiente ed Energia) di concerto con il MASAF (Agricoltura, Alimentazione e Foreste), è entrato in vigore il 27 agosto.

Rinnovata la disciplina

Il decreto aggiorna le disposizioni del decreto ministeriale 14 novembre 2019, ai sensi dall’art. 42, comma 16, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, stabilendo al Capo I, per i biocombustibili, al fine di accertarne la sostenibilità di cui all’art. 2, comma 2, lettera w): 1. le modalità di funzionamento del sistema nazionale di certificazione della sostenibilità dei biocombustibili nonché le procedure di adesione allo stesso; 2. le procedure per la verifica degli obblighi relativi alle informazioni sociali e ambientali di cui all’art. 2, comma 2, lettera i); 3. le disposizioni che gli operatori economici ed i fornitori devono rispettare per l’utilizzo del sistema di equilibrio di massa di cui all’art. 12; 4. le modalità di ottenimento della certificazione a basso rischio di cambiamento indiretto di destinazione d’uso dei terreni (Indirect Land Use Change, ILUC) di cui all’art. 10.

Il decreto stabilisce al Capo II, per i carburanti rinnovabili di origine non biologica (RFNBO, Renewable Fuels of Non-Biological Origin) e per i carburanti da carbonio riciclato (RCF, Recycled Carbon Fuel), le modalità per il riconoscimento sia del rispetto del criterio inerente alla riduzione minima delle emissioni di gas a effetto serra di cui all’art. 39, comma 5, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199, che delle condizioni stabilite dal regolamento delegato (UE) 2023/1184, nonché le disposizioni specifiche per l’idrogeno di origine biologica.

Infine, al Capo III sono definite le attività di verifica del comitato e le disposizioni transitorie e finali.

Norme CTI

Il provvedimento ridefinisce lo schema nazionale di certificazione della sostenibilità e richiama come cogenti varie norme elaborate da CTI sotto delega UNI. In particolare la UNI/TS 11429 e la UNI/TS 11567 recanti requisiti per gli operatori economici delle filiere rispettivamente dei biocarburanti/bioliquidi e del biogas/biometano. Sulla base del nuovo decreto ad ottobre partiranno i lavori per un'analoga norma CTI per gli operatori della biomassa solida.

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