Tra le novità in materia di impianti a fonti rinnovabili contenute nella Manovra correttiva – approvata il 1 giugno dalla Camera e ora al Senato per l'ok definitivo - non c'è solo l'ammorbidimento della sanzione per le irregolarità nelle certificazioni dei moduli fotovoltaici (LEGGI TUTTO).
Un emendamento approvato interviene sulla norma (comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013) che consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, di optare - in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio dell’impianto – per una rimodulazione degli incentivi stessi, con un incremento di questi per i primi due anni (+20 percento per un anno a decorrere dalla data indicata dal GSE e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013 e + 10 percento per il successivo anno) ed una riduzione per i successivi tre (- 15 percento per i successivi tre) fino a concorrenza di una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.
Viene introdotta in sostanza – spiega il Servizio Studi del Dipartimento Bilancio della Camera - una ulteriore modalità di riduzione rispetto a quella prevista a legislazione vigente, consentendo al produttore di chiedere al GSE, entro il 30 settembre 2017, di restituire la cifra corrispondente alla differenza tra i maggiori incentivi ricevuti e le riduzioni già applicate, calcolata al 30 settembre 2017, dilazionandola uniformemente, nel residuo periodo di diritto all’erogazione, ma in ogni caso nel limite di quattro anni a decorrere dal 1 luglio 2016.
Il comma 7-bis dell’articolo 5 del D.L. n. 69/2013, come da ultimo modificato dalla Legge di stabilità 2014 (legge n. 147/2013), consente ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili, entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, di optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dello stesso incentivo, per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data indicata dall'operatore e compresa tra il 1° settembre e il 31 dicembre 2013, e del 10 per cento per l'ulteriore successivo periodo di un anno. Qualora l'impianto prosegua la produzione dopo il secondo anno di incremento, il Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa applica nei successivi tre anni di esercizio una riduzione del 15 per cento dell'incentivo spettante fino ad una quantità di energia pari a quella sulla quale è stato riconosciuto il predetto incremento.
Il GSE ha pubblicato le istruzioni operative per l’applicazione della rimodulazione di cui all’art 5 comma 7-bis del D.L. n. 69/2013 e ss. mod., con particolare riferimento all’esercizio dell’opzione per gli impianti incentivati con la tariffa omnicomprensiva (“TO”) di cui al DM 18/12/2008 e con i Certificati Verdi (“CV”).
PROROGA PER I PRODUTTORI DI BIOMASSE. Nella Manovra correttiva licenziata dalla Camera c'è anche una norma che proroga dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine entro il quale i produttori di biomasse, interessati dal regime di incentivi disposto dalla legge di stabilità per il 2016, devono fornire al MISE gli elementi per la notifica alla Commissione UE del relativo regime di aiuto, ai fini della verifica di compatibilità con la disciplina degli aiuti di Stato a favore dell’ambiente e dell’energia 2014-2020.
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