Sentenze

Bioliquido richiesto a fini produttivi come combustibile: alla Corte Ue la natura di rifiuto

Il Tar Piemonte sottopone alla Corte di giustizia europea due questioni

lunedì 19 marzo 2018 - Redazione Build News

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Una società gestisce una centrale per la produzione di energia termica ed elettrica, attualmente alimentata a gas metano.

In data 8.11.2016 la società ha chiesto alla Provincia di Cuneo l’autorizzazione unica prevista dall’art. 12 comma 3 del d.lgs. 29.12.2003, n. 387 “attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell’energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell’elettricità” (G.U. 31 gennaio 2004, n. 25, supp. ord. n. 17) per modificare la fonte di alimentazione della centrale impiegando un bioliquido.

Trattasi di un olio vegetale derivante dalla raccolta e trattamento chimico di oli esausti di frittura, residui di raffinazione di oli vegetali e residui di lavaggio di serbatoi per il loro stoccaggio. Il produttore è autorizzato alla commercializzazione dell’olio qualora esso presenti determinate caratteristiche fisico chimiche indicate nell’autorizzazione (relative a contenuto di frazione oleosa, acqua, iodio, numero di saponificazione e punto di infiammabilità) e con la precisazione che lo stesso potrà essere commercializzato quale “end of waste” ai sensi dell’art. 184 ter del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “norme in materia ambientale” (G.U. 14.4.2006, supp. ord., n. 96), garantendo la tracciabilità documentale dell’impiego definitivo del prodotto e con l’indicazione, nei documenti commerciali, “prodotto da recupero rifiuti ad uso vincolato per la produzione di biodisel.”

All’esito della conferenza di servizi appositamente indetta, l’autorizzazione è stata negata in quanto l’olio vegetale che la società intende utilizzare come combustibile, ferma ed incontestata l’autorizzazione del produttore già citata e il suo possibile impiego per la produzione di biodisel, “non pare ricomprensibile nell’elenco riportato nella parte V (norme in materia di tutela dell’aria e riduzione delle emissioni in atmosfera), allegato X, parte II (caratteristiche merceologiche dei combustibili), sezione IV (caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152”.

L’elenco invocato è un allegato al testo unico ambientale italiano. Considerato il mancato inserimento dell’olio combustibile nel citato elenco l’amministrazione competente ha ritenuto mancasse la “legalità” dell’uso del prodotto.

L’amministrazione ha dunque concluso che “l’olio vegetale che si intende utilizzare non può essere considerato combustibile bensì rifiuto”.

La società si è rivolta al Tar Piemonte lamentando, tra l’altro, che il diniego opposto contrasta con i principi desumibili dalla direttiva 2008/98/CE e la disciplina eurounitaria dei rifiuti, oltre che con la direttiva 2009/28/CE relativa alla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

L'ORDINANZA DEL TAR PIEMONTE. Con l'ordinanza n.318/2018 pubblicata il 15 marzo, la seconda sezione del Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte ha sottoposto alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee le seguenti questioni pregiudiziali:

1) se l’articolo l’art. 6 della direttiva 2008/98/CE e comunque il principio di proporzionalità, ostino ad una normativa nazionale, quale quella dettata dall’ art. 293 del d.lgs. n. 152/2006 e dall’art. 268 lett. eee-bis) del d.lgs. n. 152/2006, che impongono di considerare rifiuto, anche nell’ambito di un procedimento di autorizzazione di una centrale alimentata a biomasse, un bioliquido che abbia i requisiti tecnici in tal senso e che sia richiesto a fini produttivi quale combustibile, se e fintanto che detto bioliquido non sia inserito nell’allegato X parte II, sezione 4, par.1 alla parte V del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e ciò a prescindere da valutazioni di impatto ambientale negativo ovvero da qualsiasi contestazione relativa alle caratteristiche tecniche del prodotto, svolta nell’ambito del procedimento autorizzatorio;

2) se l’art 13 della direttiva 2009/28/CE e comunque i principi di proporzionalità, trasparenza e semplificazione ostino ad una normativa nazionale quale quella dettata dall’art. 5 del d.lgs. n. 28/2011 nella parte in cui non contempla, qualora l’istante richieda di essere autorizzato all’impiego di una biomassa quale combustibile in un impianto che emette emissioni in atmosfera, alcun coordinamento con la procedura relativa all’autorizzazione di siffatto uso combustibile prevista dal d.lgs. n. 152/2006, allegato X alla parte V, né una possibilità di valutazione in concreto della soluzione proposta nel contesto di un unico procedimento autorizzatorio ed alla luce di specifiche tecniche predefinite.

L'ordinanza n.318/2018 del Tar Piemonte

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