È pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 132 del 7 giugno il decreto 21 marzo 2024, n. 74, con il quale il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica inserisce prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale nell’elenco delle biomasse a uso combustibile.
Inoltre, sono aggiornati i parametri relativi a prodotti costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
Modifiche al Testo Unico Ambiente
Si tratta di un regolamento che introduce modifiche all’allegato X, parte II, sezione 4, paragrafi 1 e 3, alla parte quinta del Testo unico ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152).
È stata più volte rappresentata al Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica, da enti pubblici e da operatori privati, l’esigenza di valutare l’inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, ottenuti attraverso processi di estrazione con n-esano, tra le biomasse combustibili dell’allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152/2006.
La norma tecnica UNI/TS 11163
La norma tecnica UNI/TS 11163:2009 del 2009 e il relativo aggiornamento UNI/TS 11163:2018 del 2018, in materia di «Biocombustibili liquidi. Oli e grassi animali e vegetali, loro intermedi e derivati. Classificazione e specifiche ai fini dell’impiego energetico», permette di individuare elementi utili a definire le caratteristiche merceologiche da applicare, tra l’altro, agli oli e grassi vegetali, loro intermedi e derivati, destinati alla combustione a fini energetici. Tale norma tecnica ha rappresentato un valido riferimento per il decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 123 del 2016, finalizzato all’inserimento dei prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale tra le biomasse combustibili, e, vista l’uniformità dei materiali, può rappresentare un riferimento anche per i prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale.
La ridetta norma tecnica è stata aggiornata in relazione al parametro «Stabilità all’ossidazione 110° C».
Il MASE ha pertanto deciso di intervenire sull’allegato X, parte II, sezione 4, alla parte quinta del decreto legislativo n. 152 del 2006 per aggiornare il predetto valore anche in riferimento ai prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale.
Ai sensi dell’allegato X, parte II, sezione 4, punto 1 -bis, alla parte quinta del Testo unico ambientale, l’utilizzo, come biomassa combustibile, di un materiale che deriva in via residuale da un processo produttivo è subordinato alla sussistenza dei requisiti previsti per i sottoprodotti dalla parte quarta di tale decreto.
I processi di estrazione attraverso n-esano, i trattamenti di raffinazione e i trattamenti meccanici, lavaggio con acqua o essiccazione, effettuati su prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine vegetale, possono costituire normali pratiche industriali ai sensi dell’articolo 184 -bis, comma 1, lettera c), del decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell’articolo 6 del decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 264 del 2016.