Entra in vigore oggi 2 marzo 2017 il Regolamento – decreto 13 ottobre 2016, n. 264 emanato dal ministero dell'Ambiente – che fissa i criteri indicativi per agevolare la dimostrazione della sussistenza dei requisiti per la qualifica dei residui di produzione come sottoprodotti e non come rifiuti.
Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.38 del 15 febbraio, il provvedimento mira a favorire e agevolare l'utilizzo come sottoprodotti di sostanze ed oggetti che derivano da un processo di produzione e che rispettano specifici criteri, e ad assicurare maggiore uniformità nell'interpretazione e nell'applicazione della definizione di rifiuto.
Il decreto definisce alcune modalità con le quali il detentore può dimostrare che sono soddisfatte le condizioni generali di cui all'articolo 184-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
I requisiti e le condizioni richiesti per escludere un residuo di produzione dal campo di applicazione della normativa sui rifiuti sono valutati ed accertati alla luce del complesso delle circostanze e devono essere soddisfatti in tutte le fasi della gestione dei residui, dalla produzione all'impiego nello stesso processo o in uno successivo.
BIOMASSE RESIDUALI DESTINATE ALL’IMPIEGO PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA. Fatte salve le disposizioni di carattere generale di cui al decreto ed il rispetto dei requisiti di impiego e di qualità previsti dalle pertinenti normative di settore, nell'allegato 1 è riportato, per specifiche categorie di residui produttivi, un elenco delle principali norme che regolamentano l'impiego dei residui medesimi, nonché una serie di operazioni e di attività che possono costituire normali pratiche industriali, alle condizioni previste dall'articolo 6.
SCHEDA TECNICA E DICHIARAZIONE DI CONFORMITA'. L'Allegato 2 reca la scheda tecnica che contiene, tra l'altro, le informazioni necessarie a consentire la verifica delle caratteristiche del residuo e la conformità dello stesso rispetto al processo di destinazione e all'impiego previsto. In caso di cessione del sottoprodotto, la conformità dello stesso rispetto a quanto indicato nella scheda tecnica è oggetto di una apposita dichiarazione, sottoscritta in base al modello di cui all'allegato 2. In caso di modifiche sostanziali del processo di produzione o di destinazione, tali da comportare variazioni delle informazioni rese, deve essere sottoscritta una nuova dichiarazione di conformità.
In allegato il regolamento e gli allegati 1 e 2