Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti del Veneto “deve ritenersi in contrasto con la normativa vigente nella parte in cui ritiene che la pollina costituisca un rifiuto e non un sottoprodotto fino a che non intervenga l'emanazione del "decreto del Ministero dell'Ambiente di cui all'art.184 bis, comma 2, del D. L.vo 152/06”.
Lo ha stabilito il Tar Veneto con la sentenza n. 617/2016 depositata il 10 giugno, che ha accolto il ricorso presentato da una società che aveva presentato un’istanza per l’autorizzazione unica, ai sensi del D. Lgs. 387/03, per la realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica mediante lo sfruttamento di biomasse combustibili attraverso una centrale di termovalorizzatore alimentato a pollina.
Con la delibera n. 30/2015 del piano regionale rifiuti, la Regione Veneto ha previsto che “in applicazione del principio di precauzione e a tutela del diritto alla salute e all'ambiente, nelle more del decreto del Ministero dell'ambiente di cui all'art. 184 bis, comma 2, del D. Lgs. N 152/2006, che adotti le misure per stabilire i criteri qualitativi e quantitativi necessari affinché la pollina sia qualificabile come sottoprodotto e, pertanto, nei casi concreti, utilizzabile come biomassa combustibile ai sensi dell'art. 18 della legge n. 96/2010, per un periodo di 24 mesi, non possono essere rilasciati provvedimenti di approvazione dei progetti di impianto di produzione energetica alimentati da pollina, né concesse nuove autorizzazioni all'esercizio dei medesimi impianti ...".
Secondo il Tar Venezia l'affermazione che la pollina sia qualificabile come rifiuto, e non come sottoprodotto, contrasta “con la normativa vigente in materia di sottoprodotti e di biomasse combustibili e, soprattutto, con l’art. 184 bis del D.Lgs. 152/06 che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Regione, considera l’emanazione di detto decreto solo eventuale e non necessario ai fini della qualificazione della pollina come sottoprodotto”.
L'art. 293 comma 1 del D.Lgs. n. 152 del 2006 “nel momento in cui consente l’utilizzo, come combustibili, di tutti i materiali di cui all’allegato X del D.Lgs. 152/2006 (tra i quali appunto anche la pollina), ha di fatto equiparato la pollina alle altre biomasse combustibili disciplinate dalla sezione 4 della parte II dell'allegato X del D.Lgs. 152/06”.
In conclusione, per il Tar Veneto “gli art. 184 bis e 184 ter, e ancora l’art. 2-bis comma 1 del D.L. n. 171 del 2008, devono ritenersi univoci nel sancire che la pollina rientri nell’ambito dei sottoprodotti, risultando ammissibile il ricorso alla qualifica di sottoprodotto, rispetto a quella di rifiuto, quando vi sia la certezza che la sostanza sarà utilizzata nel corso di un successivo processo di produzione”.