È sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio – n. 52 - Supplemento n. 1, la Determinazione 7 giugno 2019, n. G07807 recante “Disposizioni per il rilascio delle autorizzazioni di competenza non statale di attività di recupero di rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas”.
Con questo provvedimento – IN ALLEGATO - il direttore della direzione regionale politiche ambientali e ciclo dei rifiuti ha disposto che, “in assenza di specifiche indicazioni comunitarie, ovvero nelle more dell’eventuale adozione da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di apposito decreto, nell’ambito della Regione Lazio, le amministrazioni competenti al rilascio di autorizzazioni per attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, con produzione di biometano da biogas, possono rilasciare le rispettive autorizzazioni facendo riferimento, ai fini delle vigenti disposizioni sullo “EoW”, ai sensi dell’art. 184-ter, del D. lgs. 152/2006, e ss.mm.ii., alle seguenti norme tecniche, comunitarie e nazionali, ovvero:
- il D.lgs. 3 marzo 2011, n. 28, e ss.mm.ii., recante “Attuazione della Direttiva 2009/28/Ce sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/Ce e 2003/30/Ce”;
- il D.M. 19 febbraio 2007, recante: “Approvazione della regola tecnica sulle caratteristiche chimico-fisiche e sulla presenza di altri componenti nel gas combustibile da convolgiare”;
- il D.M. 5 dicembre 2013 recante: “Modalità di incentivazione del biometano immesso nella rete del gas naturale”;
- il D.M. 10 ottobre 2014, recante: “Aggiornamento delle condizioni, dei criteri e delle modalità di attuazione dell'obbligo di immissione in consumo di biocarburanti compresi quelli avanzati;
- il D.M. 2 marzo 2018, relativo a: “Promozione dell’uso del biometano e degli altri biocarburanti avanzati nel settore dei trasporti- Articolo 21, D. lgs. 28/2011”;
- norma UNI EN 16723-1:2016 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 1: Specifiche per il biometano da immettere nelle reti di gas naturale”,
- norma UNI EN 16723-2:2017 recante “Gas naturale e biometano per l’utilizzo nei trasporti e per l’immissione nelle reti di gas naturale – Parte 2: Specifiche del carburante per autotrazione”;
- norma UNI EN 16726:2016 recante “Infrastrutture del gas – Qualità del gas – Gruppo H”, approvata nell’ambito del mandato M/4002 stabilisce i requisiti che si applicano sia al gas naturale che al biometano;
- rapporto tecnico del CIG UNI/TR 11537:2016 (che aggiorna e sostituisce il rapporto UNI/TR 11537:2014) in materia di immissione di biometano nelle reti di trasporto e distribuzione di gas naturale;
- norma UNI/TR 11677:2017 recante indicazioni per le esperienze iniziali di uso diretto di biometano in autotrazione”.
Quanto disposto con la presente determinazione “non esime in alcun modo il gestore dell’impianto che svolge attività di recupero di rifiuti non pericolosi che produce biometano da biogas, dall’obbligo di presentare presso il competente GSE, così come previsto dall’art. 9, del D.M. 2 marzo 2018, domanda per il riconoscimento al proprio impianto della relativa qualifica al fine di poter accedere alle disposizioni previste con il medesimo D.M. 2 marzo 2018”.
ANALOGO PROVVEDIMENTO IN LOMBARDIA. Ricordiamo che anche la Regione Lombardia ha emanato un provvedimento analogo, pubblicato sul Bollettino Ufficiale Serie Ordinaria n. 21 del 20 maggio 2019 (LEGGI TUTTO).