Specifiche di qualità e odorizzazione; iter procedurale di connessione; realizzazione degli impianti per la connessione alla rete; obblighi in materia di misura.
Sono questi i principali aggiornamenti al Codice di rete di Snam approvati dall'Autorità per l'Energia con la delibera 204/2016/R/gas.
Con questa delibera l'Aeegsi ha approvato la proposta di aggiornamento del Codice di rete in materia di connessioni degli impianti di biometano alle reti del gas naturale, presentata della società Snam Rete Gas S.p.A., ai sensi della delibera 46/2015/R/gas.
LE SPECIFICHE DI QUALITÀ E ODORIZZAZIONE. Snam, in coerenza con quanto previsto dalla delibera 46/2015/R/gas, ha previsto che in vigenza della situazione di standstill, si faccia riferimento per quanto concerne le specifiche di qualità del gas naturale al decreto ministeriale 19 febbraio 2007, nonché alle condizioni individuate nell'articolo 8, comma 9, del decreto 5 dicembre 2013.
Allo stesso modo viene precisato che il biometano da immettere nella rete di trasporto del gas naturale debba essere "tecnicamente libero" da tutti i composti/elementi individuati nel rapporto tecnico UNI/TR 11537, intendendo con tale espressione che i suddetti composti/elementi risultino entro una soglia di ammissibilità pari al limite massimo riportato nel citato rapporto tecnico UNI/TR 11537.
In relazione all'odorizzazione, l'immissione di biometano nella rete di trasporto, è consentita, tra l'altro, a condizione che lo stesso sia odorizzabile secondo la norma UNI 7133 e non presenti condizioni tali da annullare o coprire l'effetto delle sostanze odorizzanti caratteristiche.
L'ITER PROCEDURALE DI CONNESSIONE. Snam ha definito il contenuto della richiesta di connessione e la procedura, prevedendo in particolare che l'impresa di trasporto, entro 120 gg dal ricevimento della richiesta di connessione, si impegni a inviare al richiedente una comunicazione contenente l'esito della valutazione di ammissibilità; in caso di mancato rispetto del suddetto termine è previsto per il richiedente un indennizzo automatico.
LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI PER LA CONNESSIONE ALLA RETE. Sempre in coerenza con le indicazioni della deliberazione 46/15, viene previsto che i costi siano computati con un approccio di tipo shallow, considerando soltanto i costi delle opere strettamente necessarie per la realizzazione dell'impianto di connessione, secondo soluzioni di minimo tecnico, ed escludendo i costi relativi ad eventuali interventi di potenziamento di reti esistenti; inoltre i costi relativi alla realizzazione degli impianti di connessione alla rete vengono parzialmente socializzati. L'impresa di trasporto, in caso di mancato rispetto dei tempi di realizzazione della connessione indicati nel preventivo, si impegna a corrispondere al richiedente un indennizzo automatico.
GLI OBBLIGHI IN MATERIA DI MISURA. Sul punto viene precisato che il soggetto responsabile per l'installazione e la manutenzione dei sistemi di misura è il produttore, fatto salvo il caso in cui l'immissione in rete avvenga mediante utilizzo di carro bombolaio, nel qual caso il responsabile dell'installazione e manutenzione dei sistemi di misura della quantità e della qualità del biometano nel punto di immissione sarà l'impresa di trasporto stessa. L'impresa di trasporto, inoltre, è obbligata alla rilevazione, registrazione e archiviazione delle misure e a rendere disponibili i dati rilevati nel punto di immissione in rete al GSE, entro il giorno 10 del mese successivo a quello a cui tali dati si riferiscono.