Per poter essere utilizzata nell’ambito del regolamento (UE) n. 305/2011 sui prodotti da costruzione, oltre che come base per l’apposizione della marcatura CE, una norma armonizzata deve essere citata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Ad agosto 2020 il CEN ha proposto la citazione della norma in questione, EN 13830:2015+A1:2020, tuttora sotto esame da parte dei servizi della Commissione e per la quale si prevede un’analisi preliminare entro ottobre 2020. La precedente versione EN 13830:2003 resta nel frattempo citata nella Gazzetta ufficiale e in vigore ai fini della marcatura CE.
La mancata pubblicazione di riferimenti alle norme armonizzate nella Gazzetta ufficiale da parte della Commissione non è causata dall’assenza o da un ritardo degli atti delegati. Tali casi sono invece dovuti solitamente al mancato soddisfacimento da parte delle norme proposte di determinati requisiti, in particolare non conformità ai mandati pertinenti, mancato rispetto di taluni requisiti giuridici stabiliti nel regolamento sui prodotti da costruzione o nel regolamento (UE) n. 1025/2012 sulla normazione, come pure altre questioni formali e sostanziali legate alla chiarezza e certezza del diritto necessarie per le norme armonizzate. In nessun caso l’assenza di un atto delegato è stata la causa della mancata pubblicazione.
È questa la risposta di Thierry Breton a nome della Commissione europea data ieri al parlamentare europeo Carlo Calenda. Ricordiamo che Calenda ha presentato alcune settimane fa alla Commissione europea una interrogazione con richiesta di risposta scritta sulle norme armonizzate sulle facciate continue, sulla proposta di modifica del Regolamento Prodotti da Costruzione e sui tempi di emissione degli atti delegati, che bloccano la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Ue delle norme armonizzate.
Il testo dell'interrogazione di Calenda
Con la sentenza James Elliott C-613/14 del 27 ottobre 2016 la Corte di giustizia dell’Unione europea considera le norme armonizzate europee come parte integrante del diritto dell’Unione europea. La sentenza da un lato elimina le ambiguità relative all’obbligatorietà di adozione delle norme armonizzate, rischiando dall’altro di rallentare il processo di armonizzazione normativa gestito dagli organismi di normazione europea.
In particolare, con la sentenza C-613/14 le norme armonizzate europee devono rispettare i requisiti di completezza sotto il profilo tecnico e legale, creando un ulteriore fardello in capo alla Commissione europea, con conseguenti ritardi critici nell’elaborazione e condivisione degli atti delegati necessari all’armonizzazione normativa.
A tale riguardo, si chiede alla Commissione quanto segue:
1. per quanto riguarda le norme armonizzate sulle facciate continue, che rappresentano un chiaro esempio di particolare disfunzionalità, dal momento che la norma da seguire è del 2020 per quel che riguarda la progettazione, mentre per le prove pratiche vale ancora la norma del 2003, come sarà possibile ottenere la marcatura CE in linea con il 2020, tutelando ed uniformando le regole del mercato interno?
2. In considerazione della proposta di modifica del Regolamento Prodotti da Costruzione e dei tempi di emissione degli atti delegati, che bloccano la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea delle norme armonizzate, come intende la Commissione intervenire?
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